Come e dove presentare l'istanza d'interpello

L'istanza d'interpello deve contenere:

  • i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l'istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione
  • l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso)
  • le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
  • l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
  • la soluzione interpretativa proposta dal contribuente
  • la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.
Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono indirizzate alla Direzione competente e possono essere presentate, preferibilmente, tramite una sola delle modalità tra quelle consentite (consegna a mano; plico raccomandato con avviso di ricevimento; posta elettronica certificata - PEC; posta elettronica libera - PEL) in base alla tabella sotto riportata:

 

CONTRIBUENTE DIREZIONE COMPETENTE MODALITA' DI INVIO
Persona fisica Direzione regionale* ✓Consegna a mano presso la sede della Direzione regionale
✓Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Direzione regionale
da una casella PEC alla casella della Direzione regionale
Persona giuridica con volume d'affari e ricavi inferiore a 100ml di euro Direzione regionale* ✓ Consegna a mano presso la sede della Direzione regionale
✓ Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Direzione regionale
da una casella PEC alla casella della Direzione regionale
Persona giuridica con volume d'affari e/o ricavi maggiore di 100ml di euro Divisione Contribuenti ✓ Consegna a mano presso la sede della Divisione Contribuenti
✓ Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Divisione Contribuenti
da una casella PEC alla casella della Divisione Contribuenti
Amministrazioni centrali dello Stato / Enti Pubblici a rilevanza nazionale Divisione Contribuenti ✓Consegna a mano presso la sede della Divisione Contribuenti
✓ Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Divisione Contribuenti
da una casella PEC alla casella della Divisione Contribuenti
Soggetti non residenti che si avvalgono di un domiciliatario in Italia Direzione Contribuenti ✓ Consegna a mano presso la sede della Divisione Contribuenti
✓ Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Divisione Contribuenti
da una casella PEC alla casella della Divisione Contribuenti
Soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia Divisione Contribuenti ✓ Consegna a mano presso la sede della Divisione Contribuenti
✓ Plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede della Divisione Contribuenti
da una casella PEC alla casella della Divisione Contribuenti
da una casella PEL alla casella della Divisione Contribuenti

*La Direzione regionale competente è individuata in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente istante nel caso di tributi erariali.

Ove l'istanza sia presentata da un professionista, affinché sia ritenuta ammissibile, è necessario che nella stessa siano riportati espressamente i dati identificativi del contribuente che pone in essere il comportamento dal quale traggono origine le questioni interpretative prospettate.