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Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale delle dichiarazioni - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023

Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter Dpr 600/1973) può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).

Per beneficiare della rateazione è necessario pagare la prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario).

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino alla data del versamento.

Ciascun versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24, nel quale devono essere indicati separatamente l’importo della rata e quello degli interessi per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo.

Tipologia di atto Codice tributo capitale Codice tributo Interessi

Art. 36 bis
Art. 54 bis

9001

9002

Art. 36 ter

9006

9007

Art. 36 bis – TFR

9526

9003

Art. 36 bis – Arretrati

9527

9004

Attenzione:
Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un’ applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.