Menu della sezione F24 imposta sostitutiva Tfr

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuato in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

Attenzione
Il regime di tassazione separata non si applica alle quote di indennità di fine rapporto eccedenti 1.000.000 euro; tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Questa disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.

Rivalutazione del Tfr

Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.