Menu della sezione Iva – versamento annuale

Come e quando si versa

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Sintetizzando il contribuente può scegliere tra:

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva  annuale saldo.