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Come e quando si versa
Menu della sezione Iva – versamento annuale
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Come e quando si versa
Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl n. 34/2019). La proroga è fruibile pure dai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (risoluzione n. 64/2019).
L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Sintetizzando il contribuente può scegliere tra:
- il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.