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Come e quando si versa
Menu della sezione Iva – versamento annuale
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Come e quando si versa
Attenzione: i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (sia che li adottino sia che presentino cause di esclusione dagli stessi) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, possono provvedere ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per l’anno d’imposta 2023 entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, Dlgs 13/2024). Lo slittamento, che è collegato al primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, interessa anche i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) o quello forfetario (articolo 1, commi 54-86, legge 190/2014) nonché chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale va versata entro il 16 marzo in un’unica soluzione o frazionata in rate di pari importo; quelle successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile (pertanto, la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).
Il contribuente, quindi, può scegliere tra:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.