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Come effettuare i versamenti
Contribuenti non titolari di partita Iva
I contribuenti non titolari di partita Iva non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:
- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- una banca
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente
- presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.
Contribuenti titolari di partita Iva
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
I versamenti possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento)
- tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e - nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero - possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.
Modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione
(applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d'imposta, titolari e non titolari di partita Iva)
Coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006 – risoluzione 110/2019).
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate il modello F24 “a saldo zero”, cioè quello in cui l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati e, dunque, il saldo finale, dato dalla differenza di tali importi, è zero (articolo 11, comma 2, lettera a), Dl 66/2014).
Tuttavia, la presentazione del modello F24 in forma cartacea è ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.