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Come e quando si versa
I versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.
I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente.
Occorre, quindi, distinguere tra:
- contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
- contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Contribuenti trimestrali
In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.
La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
- 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.
L’opzione, che deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.
Contribuenti trimestrali speciali
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%.
Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
- distributori di carburanti
- autotrasportatori di merci conto terzi
- esercenti attività di servizi al pubblico
- esercenti arti e professioni sanitarie.
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.