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Versamento dell'imposta di registro
Registrazione contratti di locazione fabbricati e affitto terreni
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Registrazione contratti di locazione fabbricati e affitto terreni
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
In generale, per la registrazione dei contratti di locazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), è possibile far riferimento a queste regole generali.
Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'è anche la possibilità di optare per la cedolare secca, un regime facoltativo che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
- Attenzione: in base al Dl n. 50/2017, a partire dal 1° giugno 2017 anche i redditi derivanti dai contratti di locazione breve possono essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.