Ti trovi in:
Imposta sulle transazioni finanziarie
Imposta sulle transazioni finanziarie - Che cos'è
Menu della sezione Imposta sulle transazioni finanziarie
Imposta sulle transazioni finanziarie - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2024
La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza).
Sintetizzando,
- per quanto riguarda le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, è soggetto all’imposta con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013, l’aliquota si attesta allo 0,22%, ridotto allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro
- le operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, sono soggette a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta è ridotta a 1/5
- per quanto riguarda le operazioni ad alta frequenza, effettuate sul mercato finanziario italiano, l'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
Il Dm attuativo del 21 febbraio 2013 elenca agli articoli 15 e 16 i casi di esenzione e di esclusione
Riguardo alla decorrenza,
- l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio
- l'imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013
- l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013; quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli ordini inviati a decorrere dal 1° settembre 2013.
In ogni caso, l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre, va versata entro il 16 ottobre 2013. Stesso termine per il versamento dell'imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite a settembre 2013.
I versamenti a cura della Società di Gestione Accentrata (articolo 80 del TUF), relativi a operazioni effettuate dai deleganti fino al 30 settembre 2013, vanno eseguiti entro il 16 novembre 2013.