Menu della sezione Imposta sulle transazioni finanziarie
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Rappresentante fiscale
I rappresentanti fiscali possono essere designati per assolvere gli adempimenti derivanti dall’applicazione dell’imposta:
- dagli intermediari e dagli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia
- dagli intermediari finanziari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, che non abbiano richiesto direttamente l’attribuzione del codice fiscale
Nel primo caso i rappresentanti fiscali sono individuati tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, in entrambi i casi i rappresentanti fiscali devono inviare la richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati (qualora questi non ne siano già in possesso) all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta nomina. In particolare:
- per le persone fisiche si deve utilizzare il modello AA4/8, indicando la tipologia richiedente “T – richiesta per soggetto terzo”
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche si deve utilizzare il modello AA5/6, indicando il tipo richiesta “5 – richiesta attribuzione codice fiscale di terzi”
Attenzione:
- i rappresentanti fiscali devono compilare i modelli in tutte le loro parti con i dati dei soggetti esteri passivi (contribuenti), seguendo le istruzioni di compilazione; in particolare, nei modelli AA5/6 devono compilare il quadro C– Rappresentante, con i dati dei rappresentanti dei soggetti esteri passivi
- ai modelli devono essere allegati i documenti d’identità richiesti
- i modelli devono sempre essere firmati dai rappresentanti fiscali.
Al modello AA5/6, deve essere allegata la documentazione che certifichi l’esistenza del soggetto estero (atto costitutivo, statuto, visura camerale o altra documentazione prevista dalle norme nazionali dello Stato estero del soggetto richiedente).