Rimborso

I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta sono richiesti con la dichiarazione annuale.

Se non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza indicato all’articolo 21 del Dlgs 546/1992.

Gli intermediari finanziari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, privi di stabile organizzazione in Italia, che non hanno posto in essere i comportamenti per disapplicare la regola “black list”, presentano istanza di rimborso all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, nelle ipotesi in cui, essendo considerati acquirenti o controparti finali, la stessa operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.