Menu della sezione Imposta sulle transazioni finanziarie
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Obblighi strumentali
Gli obblighi strumentali consistono, per gli intermediari finanziari, nella registrazione, in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nell’allegato 8 (per le operazioni su azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, derivati e altri valori mobiliari) e nell’allegato 9 (per transazioni ad alta frequenza).
Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche e ai tracciati record - xlsx, approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013. Per i gestori, i fiduciari, i notai ed i contribuenti diversi dalla persone fisiche gli obblighi strumentali consistono nella tenuta di un registro cronologico giornaliero. La registrazione delle informazioni relative alle operazioni deve essere effettuata entro il termine di versamento dell’imposta.
Infine i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.
Attenzione: l’allegato n. 8 (Prospetto analitico delle operazioni) è stato approvato con il provvedimento del 9 marzo 2017 ed è entrato in vigore dal 1° giugno 2017