Menu della sezione Imposta sulle transazioni finanziarie
Imposta sulle transazioni finanziarie
Espandi menu contestuale
- Informazioni
- Che cos’è
- Soggetti passivi
- Responsabili Versamento
- Soggetti residenti
- Obblighi strumentali
- Versamenti
- Dichiarazione
- Rimborso
- Soggetti non residenti
- Delega alla società di gestione accentrata
- Elenchi
- Modelli e prospetti
- Normativa e prassi
- Servizi
- Software di compilazione
- Software di controllo
- Specifiche tecniche
Versamenti
L’imposta va ordinariamente versata:
- entro il 16 del mese successivo al trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
- entro il 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto per le operazioni su derivati e altri valori mobiliari
- entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato, per le negoziazioni che si configurano come operazioni ad alta frequenza.
Il versamento va eseguito con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”
- “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”
- “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”.
Per il versamento, invece, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, i codici tributo da utilizzare sono:
- “4061” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE”
- “4062” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI”
- “4063” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE”
- “4064” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI”
- “4065” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE”
- “4066” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI”.
I codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.