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Registrazione atti - Che cos'è

In generale devono essere registrati:

  • gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato
  • gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

L’obbligo non c’è per gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986) o in caso d'uso (parte seconda). In termine fisso, significa che la registrazione va richiesta entro un determinato numero di giorni. Si verifica il caso d’uso, invece, quando l’atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l'adempimento di un'obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.

In ogni caso, obbligo o meno, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere presentati alla registrazione dal pubblico ufficiale che li ha redatti o autenticati.

La registrazione degli atti giudiziari è richiesta dal cancelliere.