Menu della sezione Convenzioni contro le doppie imposizioni
Soggetti residenti in Italia
I soggetti residenti in Italia, per ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero, devono attivarsi, producendo, in linea di massima, al soggetto non residente che corrisponde i redditi (ente pagatore) e/o all’Amministrazione fiscale estera, il modello eventualmente predisposto dall’Autorità fiscale estera stessa o un’apposita istanza.
Il modello generalmente contiene un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia, che il contribuente dovrà farsi firmare e timbrare da parte di qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti, che il contribuente potrà presentare, nel caso in cui il Paese estero, fonte del reddito, non abbia predisposto alcun modello (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013)
Alcune Amministrazioni estere non accettano l'attestato di residenza fiscale adottato dall'Agenzia delle Entrate e richiedono la compilazione di un proprio modello ad hoc, con l'apposizione di timbro e firma da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni consultare le relative Faq.
La richiesta di rimborso deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.
Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Amministrazione fiscale estera, per avere informazioni aggiornate sui modelli predisposti dalle stesse al fine di ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote agevolate previste dal Trattato.