Rimborsi su istanza

A chi va presentata

L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette  o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. 

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

Cosa deve contenere

L’istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

Modalità di presentazione

Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.

Termini di decadenza

I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue.

Modalità Termine di decadenza
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
  • Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
  • Versamenti diretti
  • Ritenute operate dal sostituto d'imposta
  • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
48 mesi

quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili)

quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
  • Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
36 mesi

dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi

in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n.  546/1992

 

Per approfondimenti sui rimborsi relativi alle imposte indirette diverse dall’IVA, si rinvia alla sezione dedicata.

Esiti dell’istanza

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

  1. la domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella sezione “Come sono pagati i rimborsi”;
  2. la domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso (Home - Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Contenzioso e strumenti deflativi).