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Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni
Come predisporre e trasmettere l’istanza
Se la banca storna l’accredito
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Se la banca storna l’accredito
Successivamente al momento in cui nell’area riservata “Consultazione esito” è presente l’informazione sul riconoscimento del contributo (caso di istanza nella quale sia stato scelto l’accredito in conto corrente) e l’Agenzia delle entrate abbia quindi emesso il mandato di pagamento, l’accreditamento della somma sul conto corrente del beneficiario avviene solitamente in un tempo tecnico di circa 5 giorni lavorativi.
Può tuttavia accadere che la banca, di cui all’Iban indicato nell’istanza, riscontri una situazione che non le consenta di accreditare la somma. Tali situazioni possono essere, per esempio, l’Iban non più valido, il conto corrente chiuso, il conto corrente non intestato al beneficiario, eccetera.
In questi casi, la banca procede allo “storno”, ossia restituisce l’importo del contributo all’Agenzia delle entrate.
Il soggetto richiedente può indicare all’Agenzia delle entrate un nuovo Iban valido su cui ottenere la riemissione del mandato di pagamento, utilizzando una specifica funzionalità web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
La funzione è accessibile ai soli soggetti richiedenti (e non anche agli intermediari) dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, selezionando “Area riservata” in alto a destra e successivamente il riquadro “Entratel /Fisconline”. L’accesso può essere effettuato con una delle seguenti modalità: utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE, la CNS o le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Una volta effettuato l’accesso, la funzione è accessibile selezionando il percorso “Servizi per à Richiedere” nel menu principale posto a sinistra.
Attenzione:
Lo storno da parte della banca non deve essere confuso con lo scarto dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; lo storno può verificarsi solamente per le istanze non scartate in fase di elaborazione, per le quali l’Agenzia ha riconosciuto il contributo con emissione del relativo mandato di pagamento. Nel caso invece di scarto dell’istanza da parte dell’Agenzia, è necessario procedere alla trasmissione di una nuova istanza corretta entro il termine del 28 maggio 2021.