Sospensione

Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi.

In questo caso il contribuente può prendere appuntamento allo sportello online o territoriale per il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi.

Alla scadenza della sospensione e prima della eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non vengono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, ma non superiore a 72.