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Visto di conformità
Informazioni e assistenza ai professionisti
La documentazione utile al fine di richiedere una nuova iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Home - Professionisti - Comunicazioni - Visto di conformità e professionisti abilitati - Che cos'è
La documentazione deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo:
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Ad ogni rinnovo è necessario trasmettere copia della quietanza di pagamento (o intera polizza in caso di nuovo contratto), autocertificazione compilata e sottoscritta (fac-simile) e documento di identità in corso di validità.
Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo
dr.lombardia.vdc@agenziaentrate.it
In caso di dubbi si rinvia a quanto dettagliato dal vademecum scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Home - Professionisti - Comunicazioni - Visto di conformità e professionisti abilitati
Apposizione visto di conformità sulle dichiarazioni “modello 730”
Qualora si intenda apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730 è necessario integrare la polizza assicurativa che dovrà
- prevedere esplicitamente la copertura del rischio relativo all’apposizione di un visto infedele su tale dichiarazione, così come previsto dall’art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dallo Stato o altro ente impositore;
- non dovrà prevedere limitazioni e valere sia per il 730 ordinario che precompilato.
I compensi previsti per l’invio del modello 730/2020 sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Entratel Fisconline - Avvisi dei Servizi Telematici
Adeguamento polizze in seguito alle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017
A decorrere dal 24 aprile 2017 il D.L. n. 50/2017 ha rideterminato in 5.000 euro il limite (in precedenza fissato a 15.000 euro) oltre il quale i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità, previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 241/1997, al fine di compensare i crediti fiscali emergenti dalla stessa.
Per assicurare la regolare apposizione del visto di conformità, è necessario che i professionisti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati aggiornino la polizza sottoscritta adeguandola alle novità introdotte dall'art. 3 del D. L. n. 50/2017. Tale adeguamento è necessario nei casi in cui la polizza faccia espressamente riferimento al limite preesistente dei 15.000 euro di crediti compensabili o in assenza della dicitura “successive modifiche ed integrazioni di legge” riferita all’ art. 10 del d.l. 78 del 2009 e all’art.1 comma 574 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.
Si precisa infine che l'aggiornamento della polizza deve decorrere dal 24 aprile 2017.