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1-Introduzione
1.1 Perché conviene il Mod. 730
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.
1.2 La prima cosa da fare
Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione
della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente
può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri
sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di
eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni
precedenti o derivanti da acconti versati per il 2004.
Le principali novità del Mod. 730/2005 sono evidenziate nelle istruzioni con
colore azzurro.
Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la
dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno
ad utilizzare questo modello.
1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2005 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
- al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2005;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2005 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
ATTENZIONE. I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva. |
Per maggiori
informazioni vedere
in appendice la voce
“Stipendi, redditi
e pensioni prodotti
all’estero”
1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2004:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2004 hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
- non sono residenti in Italia nel 2004 e/o nel 2005;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2005 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Per maggiori informazioni vedere in appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”
1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi
possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si
trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza
fiscale, il Mod. 730 può essere presentato
in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un
Caf.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i
minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non
può essere presentata.
ATTENZIONE. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf. |
1.7 A chi si presenta
Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se
quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler
prestare assistenza fiscale, oppure ad un Caf-dipendenti.
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730
all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto
d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello
che, secondo le indicazioni del sostituto
d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei
modelli.
ATTENZIONE. I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730. |
1.8 Come si presenta
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il
Mod. 730 già compilato e la busta chiusa
contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’8 per
mille dell’Irpef. A tal fine può essere utilizzata
anche una normale busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la
destinazione dell’otto per mille
dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda
va consegnata anche se non è espressa alcuna
scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso
di dichiarazione presentata in forma
congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille devono essere
inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere
riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria
relativa alla dichiarazione.
Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente compilato e in
tal caso nessun compenso è dovuto al
Caf, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve
presentare al Caf la scheda per la scelta
della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è
espressa la scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf la documentazione necessaria per
permettere la verifica della conformità dei
dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è
costituita:
- dalle certificazioni (quali il CUD 2005 o il CUD 2004) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali si
è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione
dei redditi.
Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
ATTENZIONE. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2009. |
1.9 Visto di conformità
I Caf, tramite i responsabili dell’assistenza fiscale, devono verificare la
conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod.
730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nei Mod. 730 elaborati dai Caf sono, quindi, correttamente indicati, sulla base
della documentazione esibita e delle disposizioni
di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività della
imposizione, le detrazioni d’imposta e le
ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto
ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale,
l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati
rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate
direttamente dal sostituto d’imposta per le quali non
è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta
di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato
contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha rilasciato
il visto di conformità.
1.10 Quando si presenta
I termini per la presentazione sono:
- entro il 2 maggio (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
- entro il 15 giugno se il modello è presentato al Caf.
1.11 Cosa c’è di nuovo
La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2005, presenta delle novità, tra cui in particolare:
Modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e conseguente eliminazione del credito d’imposta sui dividendi. |
1.12 Come si compila
il modello
Frontespizio
Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il
codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli
relativi ai familiari a carico.
Quadro A (redditi dei terreni)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di
terreni.
Quadro B (redditi dei fabbricati)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di
fabbricati, anche se derivanti unicamente
dal possesso dell’abitazione principale.
Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Questo quadro è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di
lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati
ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni e le
detrazioni. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri
redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni e le
detrazioni. Nella terza va indicato l’ammontare delle ritenute
e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef relativo ai redditi indicati
nelle Sezioni I e II.
ATTENZIONE. I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2004. |
Quadro D (altri redditi)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di
capitale, di lavoro autonomo o redditi
diversi.
Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione
d’imposta e quelle che possono essere sottratte
dal reddito complessivo (oneri deducibili).
Quadro F (altri dati)
Il quadro F è diviso in 8 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:
- nella prima, i versamenti di acconto relativi all’anno 2004;
- nella seconda, le ritenute e l’addizionale regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l’Irpef e per l’addizionale regionale, per l’addizionale comunale e il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, l’importo del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
- nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all’Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella sesta, l’importo dell’acconto Irpef per il 2005 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate, nel caso in cui intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella settima, i dati relativi ai redditi prodotti all’estero per i quali spetta il relativo credito di imposta;
- nella ottava, i redditi soggetti a tassazione separata.
La scelta dell’8 per mille
Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari
all’8 per mille dell’Irpef allo Stato o ad Istituzioni
religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.
1.13 Altre istruzioni per la compilazione
Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso
se la frazione decimale è uguale o superiore
a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad
esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa
66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei
quali devono essere indicati gli importi.
Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.
Importi indicati nelle certificazioni CUD 2005 e CUD 2004 da riportare nel Mod.
730
Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di
certificazione unica ed in particolare ai punti del:
- CUD 2005, in possesso della generalità dei contribuenti;
- CUD 2004, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2004, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2005.
Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è
necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli,
numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra nella
prima facciata, riportando sempre il codice
fiscale nell’apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per
ciascun contribuente nella casella posta
in basso a sinistra della seconda facciata dell’ultimo modello compilato.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di
pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi
quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui
si riferiscono.
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri
originariamente espressi in valuta estera deve essere
utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono
stati percepiti o sostenuti o quello del giorno
antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va
utilizzato il cambio medio del mese. I
cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono
essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per
conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno
si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).
Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO/2005 Persone fisiche
I contribuenti che presentano il Mod. 730/2005 devono, altresì, presentare:
- il quadro RM del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:
- se hanno percepito nel 2004 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- se hanno percepito nel 2004 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- se nel 2004 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
ATTENZIONE. I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del modello UNICO/2005 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati. |
- il quadro RT del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:
- se nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non
qualificate ed altri redditi diversi di natura
finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2004 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi; - se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- se nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non
qualificate ed altri redditi diversi di natura
finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- il modulo RW, se nel 2004 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero
attività estere di natura finanziaria per un valore
superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero,
attraverso soggetto non residente
senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a
12.500,00 euro.
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre
al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2005 relativo all’elenco dei fornitori del condominio,
unitamente al frontespizio del Mod.
UNICO 2005 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione
di tale modello.
Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”
1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze
Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha
prestato assistenza una copia della dichiarazione
elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle
trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza
una copia della dichiarazione ed il
prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei
documenti presentati dal contribuente. Nel
prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a
seguito dei controlli effettuati dal Caf
e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto
d’imposta.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il
prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto
che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in
essi contenuti.
Modifiche nei termini
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione
allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.
Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione, a sua scelta può:
- presentare entro il 31 ottobre un Mod. 730 integrativo solo quando l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve barrare l’apposita casella “730 integrativo” ed esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, sempre in caso di minor debito o maggior credito, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.
Modifiche oltre i termini
Se l’integrazione del Mod. 730/2005 è effettuata dopo gli ordinari termini
previsti per la presentazione del Mod. UNICO
2005 Persone fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la
dichiarazione presentando, in via telematica (direttamente
o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova
dichiarazione Mod. UNICO completa di
tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando
la casella “Dichiarazione integrativa”.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o minor credito salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998);
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d’imposta, o un minor credito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante da tale rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997.
ATTENZIONE. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730. |
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà determinare l’imposta
applicando la normativa vigente al 31 dicembre
2002 nelle ipotesi in cui questa dovesse risultare più favorevole al
contribuente.
In tal caso, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà barrata per il
“dichiarante” e/o per il “coniuge” la casella
“Applicazione clausola di salvaguardia”.
Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal
soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si forniscono,
in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo
dell’imposta con riferimento alla normativa vigente
nell’anno 2004 ed alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, nonché, alla
voce “Deduzione per la progressività
della imposizione”, le modalità di determinazione di detta deduzione.
1.15 Le date da ricordare
A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il
sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef
o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a
titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali
regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi
soggetti a tassazione separata.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di
agosto o di settembre (anche se è stata richiesta
la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua,
maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza,
sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di
seconda o unica rata di acconto Irpef.
Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto
Irpef sia effettuata in misura minore rispetto
a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte
spese da detrarre e calcola che le
imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve
comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta
entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che
eventualmente ritiene dovuto.
Le scadenze sono
riepilogate negli
appositi prospetti posti
in fondo all’Appendice.
1.16 Sanzioni
Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate
nella voce “Sanzioni” in Appendice.