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Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica
Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica - Che cos’è
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Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica - Che cos’è
Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2023
Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi, per conto dei propri clienti (operatori economici) che abbiano conferito loro una specifica delega.
Sono delegabili i seguenti servizi (consulta qui la descrizione):
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.
I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
L'operatore economico può conferire la delega:
- attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale,
- consegnando il modulo , compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:
- utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
- inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche.
- l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
- l’importo corrispondente al reddito complessivo.
- se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento /revoca della delega, in alternativa alla modalità descritta al punto a., i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
- la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità del delegante;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con attestano di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione.
Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.ii, possono essere revocate deleghe già conferite.