Fatture per prestazioni sanitarie e dichiarazione precompilata

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto che, per i periodi di imposta dal 2019 al 2024, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS). Inoltre, l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ha previsto il medesimo divieto anche per i soggetti che, sebbene non inclusi tra quelli che inviano i dati al Sistema TS, effettuano comunque prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, il quadro normativo di riferimento sancisce il principio per cui in nessun caso deve essere emessa una fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, relativa all’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti dei consumatori finali: gli operatori sanitari devono quindi emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.

No, non deve emettere la fattura elettronica.
Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali sono sempre escluse dalla fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione. Gli operatori sanitari, pertanto, per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino.

No, non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere le seguenti diverse fattispecie:

  1. se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
    - l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    - l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
  2. qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio).

L’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’obbligo di riportare nella descrizione della fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e non impone in alcun modo l’obbligo di indicare, nei casi come quello prospettato dal quesito, elementi che consentano l’identificazione del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). Ai fini della tutela dei dati personali, pertanto, chi emette la fattura deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale), potenzialmente lesivi della privacy. Si ritiene, pertanto, che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica.

Per l’anno 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.