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Archivio dei rapporti con operatori finanziari
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Chi deve effettuare la comunicazione
La comunicazione è a carico degli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè:
- banche
- Poste italiane Spa
- intermediari finanziari
- imprese di investimento
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- società di gestione del risparmio
- ogni altro operatore finanziario.
L’elenco completo degli operatori finanziari è contenuto nell’allegato 1 al Provvedimento del 20 giugno 2012
Attenzione: sono tenuti alla comunicazione anche gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri, in relazione all’attività di prestazione di servizi di pagamento, svolta per conto degli Istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali servizi di pagamento in regime di libera prestazioni di servizi (nota del direttore dell’Accertamento 11 aprile 2013).