Risposte alle domande più frequenti – Archivio dei rapporti con operatori finanziari

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2023

Com’è noto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2022 ha introdotto, all’allegato 2, il codice rapporto 27 per le carte di credito aziendali ordinarie e il codice rapporto 28 per le carte di credito aziendali prepagate.

Si chiede quale sia la corretta modalità di rappresentazione dei dati contabili di questi rapporti con particolare riferimento all’ipotesi in cui siano disponibili i dati di dettaglio riferiti a ciascuno degli utilizzatori.

Si premette che, nel caso le informazioni di dettaglio sugli utilizzatori non siano disponibili, è sufficiente inviare o mantenere un solo rapporto di carta di credito aziendale codice 27 o 28 con titolarità riferita all’azienda (codice ruolo 0) e tanti rapporti di delega (codice ruolo 5) quanti sono gli utilizzatori.

La corretta comunicazione dei rapporti di carta aziendale per cui siano invece disponibili i dati contabili di dettaglio, solo per il plafond o anche per la spesa annua personale, sarà possibile a decorrere dal 2023, con la prima annualità di saldi e movimenti distinti per utilizzatore che sarà, pertanto comunicata entro il mese di febbraio 2024.

Non sono, al momento, attese comunicazioni di integrazione di saldi individuali antecedenti al 2023.

In particolare:

La comunicazione di informazioni contabili dettagliate per il 2023, richiederà che si proceda con questi invii:

1. Si chiude il rapporto di carta aziendale a cui corrispondono più utilizzatori, con data di chiusura 31/12/2022, prima della fine di febbraio 2023:

2. Si aprono tanti nuovi rapporti di tipo 27 o 28 con plafond e\o saldi individuali, con aperture a partire dal 1 gennaio 2023, che comporteranno la comunicazione di dati contabili distinti entro la fine di febbraio 2024.

Ai fini di una corretta rappresentazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari dei dati contabili relativi ai rapporti chiusi nel corso dell’anno, si precisa quanto segue:

la regola, riferita al campo ”Importo 2”, contenuta nel Provvedimento del 23 maggio 2022 al punto 5.1, secondo cui

“Per i rapporti chiusi nel corso dell’anno, il saldo alla fine dell’anno deve essere valorizzato con il maggiore tra:

- il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l’ultimo addebito prima della chiusura del rapporto;

- il saldo contabile risultante al momento della estinzione, inteso quale sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze.”

nasce dall’esigenza di rappresentare nel modo più corretto la consistenza effettiva di quei rapporti suscettibili di subire movimentazioni in entrata e in uscita in modo particolarmente rapido e significativo.

Pertanto, la suddetta regola deve intendersi riferita sicuramente ai rapporti di tipo “1”, “3” e “9”, come si evince anche dalle motivazioni al Provvedimento.

Per tutti gli altri tipi di rapporto, il campo “Importo 2” potrà essere valorizzato con il saldo contabile risultante alle ore 24:00 del giorno di chiusura del rapporto.

Ai fini di una corretta rappresentazione nell’Archivio dei Rapporti Finanziari dei rapporti aventi ad oggetto quote o azioni di OICR e al fine di evitare una duplicazione dei valori con riferimento al medesimo rapporto, gli operatori finanziari interessati, a partire dai saldi al 31 dicembre 2021, devono utilizzare le seguenti modalità di comunicazione:

 

Società di Gestione del Risparmio, SICAV e SICAF  - di DIRITTO ITALIANO:

  • le SGR italiane devono comunicare i rapporti connessi alla sottoscrizione delle quote dei fondi dalle stesse istituiti, ivi compresi i fondi esteri istituiti con il “passaporto del gestore” limitatamente ai rapporti intrattenuti con soggetti fiscalmente residenti in Italia, utilizzando il codice rapporto 5 (Gestione Collettiva del Risparmio);
  • le SICAV e le SICAF di diritto italiano devono comunicare i rapporti di partecipazione con i propri azionisti utilizzando il codice rapporto 5 (Gestione Collettiva del Risparmio).

 

Società di Gestione del Risparmio  - di DIRITTO ESTERO:

  • le SGR estere devono comunicare i rapporti connessi alla sottoscrizione delle quote dei fondi esteri dalle stesse istituiti solo qualora, sulla base del modello organizzativo adottato per l’offerta delle quote medesime, abbiano una stabile organizzazione in Italia coinvolta nel collocamento, utilizzando il codice rapporto 5 (Gestione Collettiva del Risparmio);
  • le SGR estere devono comunicare i rapporti connessi alla sottoscrizione delle quote dei fondi italiani dalle stesse istituiti con il “passaporto del gestore” anche per il tramite di un rappresentante fiscale utilizzando il codice rapporto 5 (Gestione Collettiva del Risparmio).

Banche:

  • le banche devono comunicare le quote o azioni di OICR esteri collocate in Italia in assenza di una stabile organizzazione della SGR estera ovvero, qualora sulla base del modello organizzativo adottato per l’offerta delle quote la stabile organizzazione in Italia non risulti coinvolta nel collocamento, utilizzando il codice rapporto 2 (conto deposito titoli) oppure il codice rapporto 5 (Gestione Collettiva del Risparmio);
  • in presenza di più collocatori nell’ambito del modello distributivo delle quote o azioni di OICR esteri non istituiti con il passaporto del gestore da una SGR italiana ovvero istituiti da una SGR estera la cui stabile organizzazione non risulti coinvolta nel collocamento, la comunicazione deve essere effettuata dall’intermediario più vicino al cliente;
  • negli altri casi, al fine di evitare una duplicazione dei valori con riferimento al medesimo rapporto, le banche comunicano i dati relativi ai rapporti di deposito titoli utilizzando il codice rapporto 2 (conto deposito titoli) escludendo dal valore complessivo del deposito titoli il valore complessivamente riferito alle quote o azioni di OICR  (analogo comportamento va adottato anche nei casi in cui le quote o azioni di OICR siano stati comunicati utilizzando il codice rapporto 5).

OICR Dematerializzati

  • le comunicazioni relative ai rapporti connessi alle quote o azioni di OICR dematerializzati devono essere effettuate dall’operatore finanziario presso il quale l’investitore ha in deposito le quote o azioni utilizzando il codice rapporto 2 (conto deposito titoli). 

Le banche, le SGR, le SICAV, le SICAF e gli altri intermediari interessati sono invitati ad evidenziare il dettaglio delle informazioni che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate, in un apposito riquadro informativo dell’eventuale estratto conto annuale inviato alla clientela.

La cessione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario può essere gestita, in termini di comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari, in maniera diversa a seconda dell’accordo intervenuto tra gli operatori finanziari coinvolti.

Se le parti convengono che la responsabilità della conservazione delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti e l’obbligo di risposta alle richieste di indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 7, dPR 600/1973, e art. 51, co. 2, n.7, dPR 633/1972) per il periodo antecedente la cessione debbano rimanere in capo al soggetto cedente:

  • il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;
  • il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l'apertura dei rapporti acquisiti, alla data del trasferimento;
  • ciascun operatore darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (rispettivamente prima o dopo la cessione a seconda che si tratti dell'operatore cedente o cessionario);
  • il cessionario dovrà dare, senza ritardo, comunicazione chiara ed evidente ai clienti dell’operazione eseguita, per evitare di creare dubbi e incertezze per i cittadini negli adempimenti relativi alla presentazione della DSU, ai fini ISEE, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Diversamente, se nell’ambito dell’operazione di cessione, il cedente si impegna a trasferire al cessionario tutte le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative, e il cessionario si assume la responsabilità di conservare le informazioni ricevute e di integrare le stesse con le proprie rilevazioni ed archivi e di fornire risposta alle richieste di indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 7, dPR 600/1973, e art. 51, co. 2, n.7, dPR 633/1972) anche per il periodo antecedente la cessione:

  • il cessionario effettua la comunicazione di cambio identificativo rapporto (tipo 7) con la quale “prende in carico” i rapporti acquisiti sin dalla data di accensione originaria;
  • il cessionario darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al singolo rapporto – alle richieste di indagini finanziarie anche per il periodo antecedente la cessione.

In entrami i casi, i soggetti coinvolti dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia, all'indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, nella quale dovranno descrivere l’operazione di cessione, indicare il numero dei rapporti trasferiti, dichiarare gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.

Successivamente al nulla osta rilasciato dall’Agenzia, gli operatori finanziari potranno trasmettere le comunicazioni concordate.

La scelta tra l’una o l’altra delle su indicate procedure non assume rilevanza in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e documenti, per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 31 del d. lgs. n. 231/2007

Il trasferimento di rapporti finanziari a seguito di un’operazione societaria di scissione, ex art 2506 cod. civ., con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa, può essere gestito, in termini di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari, in maniera diversa a seconda dell’accordo intervenuto tra le società coinvolte.

A tal riguardo si rimanda a quanto previsto nella faq relativa alla Cessione di ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario.

Come previsto nel punto 4 del Provvedimento del 20 dicembre 2010 n. 174173, sostituito dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015 n. 18269, nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari (a seguito di fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda), l’operatore, la cui attività finanziaria è cessata, trasferisce le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative, anche dei rapporti chiusi, all’operatore ovvero agli operatori di confluenza. L’operatore di confluenza è tenuto, entro 60 giorni dal trasferimento, a “prendere in carico” i rapporti acquisiti, sin dalla data di accensione originaria e a fornire riscontro alle richieste di indagini finanziarie anche per il periodo antecedente l’acquisizione dei rapporti.

Se l‘attività finanziaria di un soggetto confluisce totalmente in un solo operatore finanziario, l’operatore di confluenza prende in carico la totalità dei rapporti con la comunicazione di tipo 8 “Presa in carico”.

Se l’attività finanziaria confluisce in due o più operatori finanziari, ciascuno di questi prende in carico i rapporti acquisiti con la comunicazione di tipo 7 “Cambio identificativo rapporto”.

L’invio della comunicazione di tipo 8 deve essere preceduto, pena lo scarto della comunicazione stessa, dalla trasmissione del file telematico di cancellazione della Pec dal Rei (Registro elettronico degli indirizzi), sezione Indagini Finanziarie, nel quale deve essere indicato come motivo della cancellazione, la cessazione con confluenza in altro operatore finanziario, e deve essere riportato il codice fiscale dell’operatore finanziario incorporante.

L’acquisizione del file da parte dell’Ufficio vale come autorizzazione della presa in carico dei rapporti anche ai fini amministrativi.

L'invio di ciascuna delle comunicazioni di tipo 7, da parte dei soggetti di confluenza, deve essere preceduto, pena lo scarto delle comunicazioni stesse, dalla trasmissione del file telematico di cancellazione della Pec dal Rei (Registro elettronico degli indirizzi), sezione Indagini Finanziarie, nel quale deve essere indicato come motivo della cancellazione, la cessazione con confluenza in più operatori finanziari, e da una nota, da inviare all’Agenzia, all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, nella quale deve essere descritta l'operazione societaria, deve essere indicato il numero dei rapporti trasferiti, devono essere dichiarati gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.

 Il nulla osta rilasciato dall’Ufficio vale come autorizzazione delle prese in carico dei rapporti anche ai fini amministrativi.

Le procedure su indicate non assumono rilevanza in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e documenti, per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 31 del d. lgs. n. 231/2007 .

Nei casi in cui intervenga una sentenza di fallimento che comporti l’indisponibilità di un rapporto finanziario da parte del titolare, nel comunicare i dati relativi al suddetto rapporto, l’operatore finanziario dovrà attenersi alle seguenti regole:

  • in sede di comunicazione mensile, non dovrà comunicare la chiusura del rapporto fintanto che il rapporto non si estingue; se il rapporto finanziario si estingue, a seguito dell’assegnazione delle somme alla procedura concorsuale, nel mese successivo all’ estinzione del rapporto, l’operatore finanziario ne comunicherà la chiusura;
  • in sede di comunicazione annuale, a partire dall’anno nel corso del quale interviene la sentenza che dichiara il fallimento l’operatore finanziario dovrà valorizzare a “zero” le informazioni relative ai dati contabili.
I rapporti aperti in capo all’autorità giudiziaria o al curatore fallimentare per la gestione della procedura esecutiva o concorsuale non devono essere comunicati all’Archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non significative per i controlli, come è stato chiarito anche nella Circolare del 2006 n. 32/E, al paragrafo 2.7.2

Nei casi in cui un operatore finanziario trasferisca un credito derivante dal rapporto di conto corrente ad un altro operatore finanziario, che assume conseguentemente la qualifica di nuovo creditore del debitore (ceduto),

  • l’operatore finanziario cessionario sarà tenuto a segnalare l’esistenza di un nuovo rapporto, di credito (tipo rapporto 17), che si si instaura con il debitore ceduto;
  • l’operatore finanziario cedente, che continua ad intrattenere il rapporto di conto corrente con il proprio cliente, non dovrà effettuare alcuna comunicazione.

A decorrere dal 1 gennaio 2022, qualunque comunicazione, nell’ambito del tipo di invio straordinario, che preveda record di tipo “Saldi e movimenti” non deve riportare i dati contabili riferiti ad annualità di oltre 10 anni precedenti l’anno di invio della comunicazione.

Le comunicazioni contenenti tali informazioni non saranno acquisite a sistema e lo scarto sarà comunicato con apposita indicazione in ricevuta.

Pertanto, dal 1 gennaio 2022 non saranno accettate comunicazioni contenenti record di tipo “Saldi e movimenti” riferiti al 2011.

La suddetta regola è volta a garantire il rispetto del termine massimo di conservazione dei dati contabili previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

L’interrogazione dell’Anagrafe tributaria, ed in particolare dell’Archivio dei rapporti finanziari, è da ritenersi a titolo di instradamento della attività del creditore di individuazione degli operatori finanziari presso i quali sono attivi i rapporti del debitore e che la verifica della capienza di tali rapporti ai fini dell'escussione va condotta con gli stessi operatori finanziari al momento dell’azione esecutiva. Per questo motivo, solo le informazioni restituite in esito all'accesso, presso l’Operatore finanziario, offrono la rappresentazione delle disponibilità giacenti sui rapporti del debitore.

Infatti, occorre aver presente che l'istanza formalizzata dal creditore ai sensi dell'art. 492 bis del c.p.c. consente l'accesso alle sole informazioni anagrafiche dell'Archivio dei rapporti finanziari che, per le caratteristiche tecniche della comunicazione che alimenta la banca dati, sono relative allo stato di fatto rilevato dagli Operatori finanziari dai 30 ai 60 giorni prima della data di interrogazione della banca dati.

Altre richieste di assistenza riguardano il mancato riscontro presso l'intermediario di talune delle posizioni potenziali oggetto di azione esecutiva già rilevate nella fase dell'interrogazione dell'Archivio dei rapporti. In tali situazioni, è opportuno verificare preliminarmente che le posizioni mancanti non derivino da una imprecisa individuazione dell'identità del debitore.

Pertanto, al fine di comprendere nella ricognizione rapporti risultanti nelle anagrafiche dell'operatore finanziario con diversi dati identificativi attribuiti al debitore (quali ad esempio la partita IVA piuttosto che precedenti codici fiscali), e in definitiva per un efficace esercizio del tentativo di esecuzione, si suggerisce di chiedere all’operatore finanziario la verifica dell’esistenza del rapporto sulla base anche dei dati anagrafici.

In ultima analisi, qualora, a seguito del tentativo di esecuzione forzata del patrimonio mobiliare vengano rilevate delle difformità, l’avente diritto per chiarimenti ed eventuali verifiche anche documentali sul patrimonio mobiliare deve rivolgersi esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari.

Se la banca, o altro operatore finanziario, interpellata dall’avente diritto, a seguito di istruttoria rilevi che le incoerenze siano riferibili a comunicazioni da essa stessa effettuate all’Archivio dei rapporti finanziari:

  • deve senza ritardo procedere all’invio dei flussi correttivi per rimuovere l’anomalia relativa al caso concreto;
  • verificare se il disallineamento non sia dovuto a errori sistematici e ricorrenti dovuti per esempio a:
    • rapporti la cui chiusura non è stata trasmessa (rinvenibili per esempio dagli esiti 409);
    • rapporti tecnici erroneamente comunicati;
    • rapporti relativi a titolari di ditta individuali inviati con partita Iva anziché con codice fiscale;
    • rapporti di soggetti estinti e incorporati con dati errati (rinvenibili per esempio dagli esiti 409 e 408).

Ulteriori elementi utili all’analisi delle cause di difformità possono essere:

  • gli esiti di elaborazione (principalmente gli esiti 409);
  • la fotografia di consistenza;
  • gli esiti di migrazione;
  • le ricevute di invio (in particolare quelle di scarto o di segnalazione con warning sul codice fiscale).

Si rammenta, infine, che gli operatori finanziari hanno a disposizione servizi anagrafici erogati dall’Agenzia delle entrate per risolvere ogni problematica anagrafica connessa anche a Codici Fiscali ed eventuale Partita Iva collegati al soggetto.

Il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Quindi, ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Ente erogatore deve accettare l’attestazione con la relativa documentazione giustificativa della omissione/difformità prodotta dall’Operatore finanziario. Si ricorda che non è possibile da parte dell’Agenzia delle Entrate intervenire in nessun modo sull’Archivio dei rapporti finanziari. È l’operatore finanziario titolare del rapporto che può effettuare le opportune correzioni. Inoltre, si ricorda che il recepimento delle modifiche dal momento della trasmissione dei dati correttivi da parte dell’operatore finanziario richiede dei tempi procedurali tecnici di aggiornamento dell’Archivio dei rapporti finanziari.

La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
    Non sono oggetto di comunicazione i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Holding che siano emessi da Stati sovrani, da Istituti di credito di diritto pubblico nazionali o altri intermediari finanziari iscritti in Banca d’Italia; tali prestiti obbligazionari sono comunicati dall’intermediario che ha il rapporto con la Holding sottoscrittrice;
  4. . il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le Holding appartenenti ad un gruppo, c.d. "cash pooling"; tale rapporto viene di norma comunicato dalla Holding ‘pool leader’. Nel caso la pool leader non abbia obblighi di conferimento all’Archivio, la comunicazione del cash pooling deve essere effettuata da una delle Holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della Holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  • le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;
  • i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  • il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al 'pool' è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
  • le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

L’attestazione rilasciata dall’INPS è valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche se presenta omissioni o difformità (articolo 11, comma 5, del DPCM 159/2013).

Il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Quindi, ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Ente erogatore deve accettare l’attestazione con la relativa documentazione giustificativa della omissione/difformità prodotta dall’Operatore finanziario.
Si ricorda che non è possibile da parte dell’Agenzia delle Entrate intervenire in nessun modo sull’Archivio dei rapporti finanziari. È l’operatore finanziario titolare del rapporto che può effettuare le opportune correzioni. Inoltre, si ricorda che il recepimento delle modifiche dal momento della trasmissione dei dati correttivi da parte dell’operatore finanziario richiede dei tempi procedurali tecnici di aggiornamento dell’Archivio dei rapporti finanziari.

L’INPS, ai fini del calcolo dell’attestazione ISEE (lndicatore della Situazione Economica Equivalente), verifica, con modalità automatica, i dati dichiarati nella sezione FC2 (patrimonio mobiliare) della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dal cittadino, con i dati presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.

Qualora, a seguito dei controlli sui dati del patrimonio mobiliare vengano rilevate delle omissioni e/o difformità, queste sono evidenziate e segnalate al cittadino in un apposito riquadro dell’attestazione, con l’indicazione dell’operatore finanziario interessato e dei rapporti incoerenti.

In tal caso, il cittadino per chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione sul proprio patrimonio mobiliare deve rivolgersi esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari.

Se la banca, o altro operatore finanziario, interpellata dal cittadino, a seguito di istruttoria rilevi che le incoerenze siano riferibili a comunicazioni da essa stessa effettuate all’Archivio dei rapporti finanziari:

  • deve senza ritardo procedere all’invio dei flussi correttivi per rimuovere l’anomalia relativa al caso concreto. Si ricorda che la correzione del rapporto va effettuata inviando dei flussi con modalità di invio straordinario 2 – e tipo comunicazione 2 “aggiornamento/sostituzione”
  • verificare se il disallineamento non sia dovuto a errori sistematici e ricorrenti dovuti per esempio a:
    • dati contabili errati negli importi
    • rapporti la cui chiusura non è stata trasmessa (rinvenibili per esempio dagli esiti 409)
    • rapporti tecnici erroneamente comunicati
    • rapporti relativi a titolari di ditta individuali inviati con partita Iva anziché con codice fiscale
    • rapporti di soggetti estinti e incorporati con dati errati (rinvenibili per esempio dagli esiti 409 e 408).

Si ricorda che elementi utili all’analisi delle cause di difformità possono essere:

1.gli esiti di elaborazione (principalmente gli esiti 409)
2.la fotografia di consistenza
3.gli esiti di migrazione
4.le ricevute di invio (in particolare quelle di scarto o di segnalazione con warning sul codice fiscale)
5. il prospetto sintetico annuale delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti, eventualmente reso disponibile ai propri clienti dagli operatori finanziari che intrattengono rapporti rilevanti ai fini della normativa ISEE.

In caso di cessazione dell'operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 20 dicembre 2010, come sostituito dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015 [ Operatori finanziari interessati da operazioni straordinarie, scissioni totali e cessioni del ramo finanziario o di azienda ]. Tali disposizioni richiamano la responsabilità integrale del soggetto incorporante per tutti gli adempimenti connessi al subentro nella posizione del soggetto incorporato.
Con la fusione infatti, l’incorporante diviene intestatario, attraverso la comunicazione di c.d. ‘Presa in carico ’ (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato nell’Archivio dei Rapporti Finanziari. Tra questi possono esservi anche rapporti in essere e poi cessati in periodi antecedenti alla data dell’operazione societaria che, normalmente, dovrebbero essere stati oggetto di comunicazione di chiusura da parte del soggetto incorporato.
Qualora però, la cessazione contabile e amministrativa dei suddetti rapporti non abbia trovato corrispondenza nella comunicazione di chiusura all’Archivio dei Rapporti Finanziari, accade che gli stessi rapporti rimangano attivi e vengano, dalla data di acquisizione della ‘Presa in carico ‘, riferiti al soggetto risultante dalla fusione.
Si raccomanda pertanto, agli operatori finanziari interessati da processi di integrazione che prevedano operazioni societarie regolate dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, di effettuare una attenta verifica che tutti gli adempimenti finalizzati all’acquisizione di una corretta posizione in Archivio delle entità da incorporare siano realizzati prima dell’operazione.

Il criterio di valorizzazione delle grandezze contabili della comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari è riportata nella “Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni”.
La citata tabella - parte integrante dapprima del provvedimento del 25 marzo 2013, ripubblicata con l’aggiunta del valore relativo alla Giacenza Media Annua con provvedimento del 28 maggio 2015, e nuovamente inserita con Provvedimento del 25 gennaio 2016 nelle specifiche tecniche del tracciato unico attualmente valide - nella descrizione dei  campi “Importo 1” e “Importo 2” dei rapporti con codice 1, 3, 9 e 10,  riporta l’indicazione esclusiva del saldo contabile quale valore atteso.

L’indicazione è peraltro rafforzata da quanto previsto dalle istruzioni del 9 agosto 2013 nella PARTE C paragrafo 1) -  CONTI CORRENTI E ALTRI RAPPORTI IN DIVISA ESTERA O MULTIDIVISA - laddove recita “Il saldo da valorizzare è quello contabile alla data di riferimento e non quello disponibile per effetto di eventuali affidamenti.”

Gli operatori finanziari, ai fini dell’indicazione del codice fiscale dei clienti al momento dell'instaurazione o della cessazione di un rapporto continuativo, possono richiedere l'attribuzione del codice fiscale agli uffici dell'Agenzia su delega da parte del soggetto interessato.

L'operatore finanziario deve compilare l'apposito modello (AA4/8 per le persone fisiche, AA5/6 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) barrando la casella relativa alla richiesta per l'attribuzione del codice fiscale di terzi (casella T del quadro A nel modello AA4/8 o casella 5 del quadro A nel modello AA5/6) e indicare il codice fiscale del richiedente.

E' possibile omettere l'indicazione del domicilio fiscale in Italia del soggetto estero, qualora ne sia privo, ma è obbligatoria l'indicazione del suo domicilio estero.
Se il soggetto per cui l'operatore finanziario richiede il codice fiscale è diverso da persona fisica non residente in Italia, privo di domicilio fiscale in Italia, ed il suo rappresentante è sprovvisto di codice fiscale, per quest'ultimo si possono indicare i soli dati anagrafici completi.
Nel quadro "Sottoscrizione" va indicato il codice fiscale della persona fisica che, avendone titolo, sottoscrive la richiesta.

Documentazione da allegare al modello:

  • dichiarazione dell'operatore finanziario richiedente che attesti la motivazione della richiesta stessa (l'operatore deve chiedere al cliente se possiede il codice fiscale italiano; qualora il cliente ne sia privo e non lo comunichi alla banca, l'operatore finanziario può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per chiederne l'attribuzione in base all'articolo 6, comma 2, del DPR 605/1973)
  • documenti richiesti dall'ufficio al fine di attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi consistenti in:
    • persone fisiche: documento di identità;
    • soggetti diversi dalle persone fisiche: documento d'identità del rappresentante e documentazione che ne certifichi l'esistenza (es: atto costitutivo, statuto, visura camerale).

Trattandosi di richiesta effettuata da un operatore finanziario, la documentazione da produrre è quella, di fatto, già disponibile a quest'ultimo, giacché tenuto alla verifica della clientela ai sensi dell'art. 17 e seguenti del Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).

A conclusione del procedimento, gli uffici consegnano una copia del certificato di codice fiscale al richiedente che avrà cura di renderlo disponibile al soggetto interessato.

In generale, in base ai provvedimenti e alle circolari emanate in materia di Archivio dei rapporti le carte di debito, carte di credito e carte prepagate vanno segnalate secondo i criteri qui seguito indicati:

  1. Le carte di debito (ad es. quelle collegate ai circuiti bancomat o postamat)
    • vanno segnalate con il tipo rapporto codice 15;
    • è facoltativo segnalarle all'Archivio in caso in cui vi sia coincidenza tra titolare della carta e titolare o contitolare del conto, mentre in caso di risposta ad indagine finanziaria è sempre obbligatorio comunicare anche in relazione a detti soggetti titolari del conto la carta di debito con codice 15 fornendo tutti i dati contabili richiesti delle operazioni effettuate con la carta sul conto quali operazioni del rapporto carta;
    • vanno sempre segnalate se intestate a soggetti diversi dal titolare del conto corrente (v. Circolare n. 18/E del 4 aprile 2007);
  2. Le carte di credito
    • di tipo ordinario (senza IBAN) vanno segnalate con codice 15;
    • aziendali, vanno segnalate con codice 15 indicando i seguenti ruoli (v. Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili (provvedimento del 25 marzo 2013 recante "modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"):
      • titolare: l'azienda/ente titolare del conto di regolamento della carta,
      • delegato: la persona fisica autorizzata all'utilizzo
  3. Le carte prepagate con IBAN vanno segnalate con il codice 01 (v. Provvedimento del 25 gennaio 2016 e successive modifiche e integrazioni). Detto codice 01 va utilizzato anche in caso di risposta ad indagine finanziaria.

    Ciò detto, nel caso di variazione della natura della carta per esercizio dell'opzione da parte del cliente, per esempio da tipologia ordinaria (da segnalare con codice 15) a tipologia di prepagata con IBAN (da segnalare con codice 01), poiché si profila una novazione della tipologia del rapporto occorre che:

    • L'operatore finanziario provveda a chiudere il rapporto originario (nel caso in esempio di tipo 15) alla data in cui ha effetto il cambio di natura del prodotto;
    • Alla stessa data di cui sopra, l'operatore provvede a comunicare l'accensione del nuovo rapporto (nel caso in esempio carta IBAN) attribuendo un nuovo ID rapporto;
    • Nella comunicazione annuale l'operatore comunicherà i dati contabili in relazione ai due diversi ID rapporto e in coerenza alla tipologia dei rapporti stessi.

Con il provvedimento del 25 gennaio 2016 è specificato che nel periodo tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016 dovrà essere effettuata la riclassificazione al codice rapporto 01 delle Carte prepagate con IBAN comunicate, antecedentemente al 2016 e in essere al 1° gennaio 2016, con codice rapporto 15. Per effettuare tale aggiornamento occorre utilizzare un invio di tipo "2" straordinario e modalità di comunicazione "2" aggiornamento/sostituzione rapporto. Detto flusso, che ha un effetto di sostituire integralmente i dati dell'ID rapporto oggetto della comunicazione richiede la trasmissione dei seguenti dati in relazione al tipo rapporto 01:

  • date di apertura originarie del rapporto
  • CAB
  • riproposizione integrale dei soggetti che hanno partecipato al rapporto, dall'origine e fino all'attualità , con le relative date di partecipazione
  • dati contabili relativi al tipo rapporto 01, vale a dire:
    • saldi iniziali e finali per ciascun anno, a partire dal 2011
    • movimenti dare e avere, a partire dal 2011
    • giacenza media per gli anni dal 2014 in poi.

Quanto ora detto vale anche per le carte accese nel 2016 laddove comunicate con codice 15.

Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, sono obbligati alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti laddove svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedere FAQ del 14 aprile 2016).

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell'attività finanziaria, sono tenuti a:

  1. comunicare la cessazione dell'indirizzo PEC, via Entratel mediante una comunicazione basata sul tracciato a questo link e avendo cura di valorizzare il campo del luogo di tenuta della contabilità.
    Si ricorda che:
    • l'accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinata all'esito positivo delle attività istruttorie
    • la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso.
  2. inviare una autocertificazione all'ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante, in base al modello qui disponibile
  3. effettuare le ultime comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari
  4. dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, può chiedere la cessazione dell'utenza SID tramite l'apposito portale.
L'invio dei flussi correttivi o integrativi in relazione agli esiti di migrazione trasmessi dall'Agenzia è sempre tecnicamente possibile.

Il 29 luglio 2016 rappresenta la data di consolidamento dei saldi 2015 e, più in generale, delle comunicazioni pervenute con il tracciato unico fino a quella data compresi gli invii di correzione e sistemazione dei dati eventualmente effettuate dall'operatore finanziario sulla base di quanto emerso dalla messa a disposizione degli esiti di migrazione.

Pertanto, i flussi correttivi o integrativi successivi alla data di consolidamento saranno acquisiti ma gli esiti di elaborazione non ne terranno conto.

Peraltro, nel caso in cui la correttiva inviata oltre i termini risolva logicamente l'esito di elaborazione ricevuto, detto esito può ritenersi già sanato e non sarà necessario ripetere l'attività correttiva.

L'obiettivo della messa a disposizione degli esiti di migrazione è garantire un allineamento tra gli archivi dell'operatore finanziario e le informazioni comunicate all'Agenzia con le precedenti specifiche tecniche. Dovendo prevedere un piano di riallineamento progressivo, si suggerisce di programmare gli invii secondo la sotto indicata sequenza:

  1. Rapporti del tutto assenti negli esiti di migrazione;
  2. Rapporti con uno o più soggetti assenti rispetto all'ID rapporto restituito;
  3. Disallineamenti su dati anagrafici e altri dati caratteristici del rapporto;
  4. Presenza di rapporti non riscontrati negli archivi dell'operatore finanziario;
  5. Altri casi.

Il dato della giacenza media da comunicare all’Archivio per i rapporti per i quali è obbligatorio è sempre quella a credito, in relazione ai fondi depositati. Infatti, sia il provvedimento del 28 maggio 2015 che le istruzioni di compilazione della DSU pubblicate dall’INPS stabiliscono che “Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo, ragguagliato ad un anno, si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. In questo contesto con giacenze giornaliere si intendono indicare i saldi giornalieri per valuta.

Nel caso di conti correnti a debito si  verifica tecnicamente una esposizione e, pertanto, non è configurabile una giacenza media passiva dei libretti o dei conti di deposito che per loro natura sono sempre a credito.

Dal combinato disposto dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D.L. n. 70/2011, dell’art. 3-quater del D.L. 2 marzo, n. 16/2012  tutti gli adempimenti fiscali con scadenza 30 (che cade di sabato) e 31 luglio 2016  (che cade di domenica) sono prorogati al 22 agosto 2016.

La data di scadenza per l’invio dei dati relativi ai rapporti accesi e delle chiusure intervenute nel mese di giugno 2016, è prevista per prevista per il 31 luglio e, pertanto, l’invio sarà considerato nei termini se effettuato entro il 22 agosto (ottenendo una ricevuta SID che attesti la correttezza dell’invio).
È il caso di notare che sotto il profilo tecnico:

  1. l’invio di nuovi rapporti accesi nel mese di giugno e delle chiusure dello stesso mese, trasmessi entro il 31 luglio sarà effettuato con il tipo invio ordinario;
  2. l’invio di nuovi rapporti accesi nel mese di giugno e comunicati dal 1° agosto, sarà effettuato con il tipo invio straordinario;
  3. l’invio di chiusure di rapporti intercorse nel mese di giugno e comunicati dal 1° agosto sarà effettuato tramite invio straordinario aggiornamento/sostituzione (2-2).

Con il tracciato unico il controllo sostanziale del CF è stato anticipato alla fase di invio dei flussi (con conseguente eliminazione degli esiti di elaborazione per tale tipologia di controllo).

Gli esiti sul CF riportati nella ricevuta SID in fase di invio sono di tre tipi:

  • codice fiscale non registrato in Anagrafe Tributaria;
  • codice fiscale base di omocodia;
  • codice fiscale attribuito con documenti falsi.

Ad eccezione del caso di codice fiscale attribuito con documenti falsi, l'arricchimento delle posizioni esitate con il codice fiscale corretto si effettua con un invio di tipo straordinario 2 e tipo comunicazione 2 "aggiornamento/sostituzione rapporti", secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 25 gennaio 2016. Infatti, queste posizioni sebbene esitate sono comunque registrate in banca dati.
In base al Provvedimento del 6 dicembre 2011 il termine per la correzione degli esiti in parola è di 90 giorni dalla data di ricezione della ricevuta SID.

Il titolare effettivo è stato introdotto dal provvedimento del 25 gennaio 2016 ed è uno dei ruoli che un soggetto può assumere in collegamento ad un rapporto comunicato all'Archivio.

Pertanto, in presenza di risposta ad una indagine finanziaria su un rapporto avente un titolare effettivo, detto soggetto va comunicato con il codice 008 – Altri collegamenti.

Analogamente a quanto previsto in materia di Archivio, anche per le indagini finanziarie la valorizzazione del titolare effettivo è dovuta per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli obblighi comunicativi di cui all' articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 10 del dgls 141/2010. In riferimento alla comunicazione del dato del titolare effettivo del rapporto finanziario, si rappresenta che tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.
p>Gli esiti rilasciati sul CF dalla ricevuta SID in fase di accoglienza dei flussi sono di tre tipi:

  • codice fiscale non registrato in Anagrafe Tributaria
  • codice fiscale base di omocodia
  • codice fiscale attribuito con documenti falsi

Ad eccezione della caso di codice fiscale attribuito con documenti falsi, l'arricchimento delle posizioni esitate con il codice fiscale corretto si effettua con un invio di tipo straordinario 2 e tipo comunicazione 2 "aggiornamento/sostituzione rapporti", secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 25 gennaio 2016. Infatti, queste posizioni sebbene esitate sono comunque registrate in banca dati.
In base al Provvedimento del 6 dicembre 2011 il termine per la correzione degli esiti in parola è di 90 giorni.

Ai fini del corretto inquadramento delle società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico e della sussistenza degli obblighi di comunicazione della casella PEC per le indagini finanziarie e di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari (soggetti iscritti all'abrogato elenco ex art. 113 TUB), occorre far riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010. In particolare, le attività da considerare ai fini della prevalenza finanziaria sono:

  • L'attività di assunzione e gestione di partecipazione
  • La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
  • I prestiti obbligazionari
  • Il rilascio di garanzie.

L'acquisto di crediti, rientra tra le attività tipiche di finanziamento e, quindi, si rende applicabile la disciplina sopra indicata.

Sotto il profilo della classificazione ai fini del REI, appare corretto inquadrare l'operatore- quantunque non effettui l'attività di assunzione partecipazioni - nella tipologia 05 "Soggetti ex 113 TUB" considerando che a seguito della l'abrogazione di detto elenco ex art. 113 detta codifica è applicabile ai soggetti rientranti nell'articolo 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010 e non solo all'attività di assunzione partecipazioni.

Per correggere i dati dei saldi già inviati con flusso di tipo 3 è possibile procedere secondo due modalità alternative:

  • annullare il flusso dei saldi anno x attraverso comunicazione di tipo 9 "annullamento" e, ottenuta la ricevuta di esito 000 rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio di tipo 3 ordinario dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata – tale procedura è consigliata in caso di una percentuale di ID rapporto da correggere numericamente rilevante rispetto all'intero flusso;

oppure

  • inviare un ulteriore flusso di tipo 3 ordinario contenente esclusivamente gli ID rapporto che si intende correggere. I sistemi di elaborazione per tali identificativi acquisiranno in Archivio i dati pervenuti con il flusso successivo - tale procedura è consigliata in caso di una percentuale di ID rapporto da correggere non significativa rispetto all'intero flusso.

Per quanto riguarda le tempistiche di correzione:

  1. Se l'invio dei dati contabili - come detto tramite flusso di tipo 3 ordinario - avviene dopo il 15 febbraio ma entro i tempi di consolidamento dei saldi (15 maggio di ogni anno rispetto all'anno di invio n-1) i flussi sono accolti con ricevuta di tardività;
  2. Decorsi 90 giorni (quindi dal 16 maggio di ciascun anno rispetto all'invio dei dati anno n-1 e precedenti) sarà possibile procedere a correzioni dell'annualità di saldo soltanto con l'invio di tipo 2 straordinario comunicazione 2 "aggiornamento/sostituzione".

In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (applicabile alla cessazione dell'operatore per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).

In sostanza, l'operatore finanziario

  1. durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):
    • mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)
    • mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie
  2. Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):
    • Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi
    • Effettua l'ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi
    • Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi - mediante Entratel o Fisco online - in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo "luogo di tenuta della contabilità"
    • Successivamente dismette la propria utenza SID

I rapporti elencati possono essere correttamente assimilati a quelli considerati non rilevanti dalla Circolare 32/E del 2006 nonché a quelli esclusi dalla segnalazione in base alle istruzioni del 9 agosto 2013, nella parte in cui viene indicato che "Si precisa, inoltre, che non va segnalato il rapporto aperto in capo all'autorità giudiziaria per la gestione della procedura esecutiva o del fallimento. Occorre, infatti, tenere presente che la stessa Circolare n. 32/E del 2006, tra le operazioni non significative per i controlli annovera quelle compiute dai pubblici ufficiali e coadiutori di giustizia, tra i quali è espressamente indicato il curatore fallimentare".
Pertanto, la circostanza che detti rapporti abbiano la natura di libretti giudiziari aperti allo scopo di gestire procedure su input di un organo giudiziario consente di escluderli dalla segnalazione.

Considerando che per ogni rapporto comunicato deve essere presente almeno un soggetto titolare (codice ruolo 0 o 4), occorre distinguere tra garanzie rilasciate e ricevute:

  • nel caso di garanzia prestata, il cliente e/o il terzo in favore dei quali la garanzia viene rilasciata vanno segnalati con codice ruolo titolare 0 o 4
  • nel caso di garanzia ricevuta da terzi, il garantito viene segnalato con codice 08 e il terzo garante con il codice ruolo 0 o 4
  • in ogni caso, il finanziamento collegato alla garanzia va segnalato come rapporto autonomo con codice 18, salvo quanto indicato al paragrafo 4.3 della circolare n. 18/E del 2007.

La codifica è dovuta – al pari degli altri codici ruolo di nuova introduzione - a partire dai rapporti accesi dal 1° gennaio 2016. Le specifiche tecniche consentono, comunque, di comunicare le nuove codifiche anche per i rapporti già in essere a detta data ovvero accesi anteriormente.

In genere, si fa presente che la segnalazione con codice ruolo 8 è dovuta solo in caso di garanzia prestata da terzi al proprio cliente. Pertanto, fermo restando il codice ruolo 0 o 4 per il terzo prestatore della garanzia, si riferirà il codice ruolo 8, a seconda dei casi :

- al cliente, garantito nei confronti dell’operatore finanziario che invia la comunicazione;
- allo stesso operatore finanziario, che ottiene garanzia per sé.

La data può essere inizializzata a spazi o col valore 01010001, a meno che non sia esplicitamente richiesto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 25 gennaio 2016. In sostanza, la data di nascita nel caso di persona giuridica, può essere valorizzata a space o 01010001, invece le date di fine partecipazione o di chiusura di un rapporto devono essere valorizzate con 01010001, laddove non sono impostate.

Il titolare effettivo, codice ruolo 7 è dovuto per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016. Detto codice ruolo deve coesistere con almeno un soggetto titolare del rapporto comunicato con codice ruolo "0" persona giuridica. È possibile inserire più soggetti titolari effettivi con il codice ruolo 7 all'interno dello stesso rapporto.

Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia contemporaneamente più ruoli all'interno dello stesso rapporto, ad es. delegato e titolare effettivo, è possibile comunicare la stessa anagrafica due volte: in un record sarà inserito il soggetto con codice ruolo 5, e in un altro con codice ruolo 7.

Si, non è corretto l'invio con una PEC unica di più flussi. Al fine del buon esito dell'invio si ricorda che occorre attendere l'esito della ricevuta rilasciata dal sistema SID e trasmessa sulla stessa PEC di invio.

Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015:

In caso di cessazione dell'operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l'Archivio e del punto 6 del provvedimento per quanto riguarda il Registro elettronico degli indirizzi.

In particolare, l'operatore finanziario incorporato deve:

  1. tenere attiva l'utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione
  2. mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione cessazione
  3. dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cessazione.

Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario non obbligato agli adempimenti correlati all'iscrizione al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS) la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza e pertanto non deve essere compilata la sezione del tracciato record relativa all'incorporante. Dovrà essere invece evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

La comunicazione annuale relativa ai tipi rapporto 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99 era necessaria – secondo le precedenti specifiche tecniche - al solo fine di comunicare gli ID rapporto.

Tale informazione, con l'adozione del tracciato unico, è presente nella comunicazione mensile nel flusso di comunicazione dei nuovi rapporti e pertanto secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 25 gennaio 2016 non deve più essere inviata la comunicazione annuale dei dati contabili per dette tipologie.

Si ricorda che la comunicazione di assenza informazioni (tipo 7) non è più prevista.