1-Introduzione

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2004.
Le principali novità del Mod. 730/2005 sono evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro.
Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno
ad utilizzare questo modello.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2005 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod.730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2005;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2005 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo esclusivamente ad un Caf-dipendenti, i soggetti che nel 2005 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2005 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONEI produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
 

Per maggiori informazioni vedere in appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2004:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2004 hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nel 2004 e/o nel 2005;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2005 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Per maggiori informazioni vedere in appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti

1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato
in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONENella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

1.7 A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure ad un Caf-dipendenti.
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto
d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto
d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONEI sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

1.8 Come si presenta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.
Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa la scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

  • dalle certificazioni (quali il CUD 2005 o il CUD 2004) attestanti le ritenute;
  • da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
  • per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
  • dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
  • dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
    Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
ATTENZIONELa documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2009.

1.9 Visto di conformità

I Caf, tramite i responsabili dell’assistenza fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nei Mod. 730 elaborati dai Caf sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività della imposizione, le detrazioni d’imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d’imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

1.10 Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:

  • entro il 2 maggio (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
  • entro il 15 giugno se il modello è presentato al Caf.

1.11 Cosa c’è di nuovo

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2005, presenta delle novità, tra cui in particolare:

Modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e conseguente eliminazione del credito d’imposta sui dividendi.

1.12 Come si compila il modello

Frontespizio
Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente
dal possesso dell’abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Questo quadro è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni e le detrazioni. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni e le detrazioni. Nella terza va indicato l’ammontare delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE. I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2004.

Quadro D (altri redditi)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (altri dati)
Il quadro F è diviso in 8 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

  • nella prima, i versamenti di acconto relativi all’anno 2004;
  • nella seconda, le ritenute e l’addizionale regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
  • nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l’Irpef e per l’addizionale regionale, per l’addizionale comunale e il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
  • nella quarta, l’importo del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
  • nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all’Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
  • nella sesta, l’importo dell’acconto Irpef per il 2005 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate, nel caso in cui intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
  • nella settima, i dati relativi ai redditi prodotti all’estero per i quali spetta il relativo credito di imposta;
  • nella ottava, i redditi soggetti a tassazione separata.

La scelta dell’8 per mille
Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all’8 per mille dell’Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

1.13 Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2005 e CUD 2004 da riportare nel Mod. 730
Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

  • CUD 2005, in possesso della generalità dei contribuenti;
  • CUD 2004, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2004, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2005.

Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell’ultimo modello compilato.

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO/2005 Persone fisiche
I contribuenti che presentano il Mod. 730/2005 devono, altresì, presentare:

  • il quadro RM del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:
    • se hanno percepito nel 2004 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    • se hanno percepito nel 2004 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • se nel 2004 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
ATTENZIONE. I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del modello UNICO/2005 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.

  • il quadro RT del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:
    • se nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
      Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2004 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
    • se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
  • il modulo RW, se nel 2004 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro.
    I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche.
    Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche.

Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2005 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi

1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

Modifiche nei termini
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.
Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, a sua scelta può:

  • presentare entro il 31 ottobre un Mod. 730 integrativo solo quando l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve barrare l’apposita casella “730 integrativo” ed esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
  • presentare un Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, sempre in caso di minor debito o maggior credito, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.
Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2005 Persone fisiche pagando direttamente le somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta).

Modifiche oltre i termini
Se l’integrazione del Mod. 730/2005 è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2005 Persone fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione Mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

  • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o minor credito salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998);
  • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d’imposta, o un minor credito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante da tale rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997.
ATTENZIONE. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà determinare l’imposta applicando la normativa vigente al 31 dicembre 2002 nelle ipotesi in cui questa dovesse risultare più favorevole al contribuente.
In tal caso, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà barrata per il “dichiarante” e/o per il “coniuge” la casella “Applicazione clausola di salvaguardia”.
Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell’imposta con riferimento alla normativa vigente nell’anno 2004 ed alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, nonché, alla voce “Deduzione per la progressività
della imposizione”, le modalità di determinazione di detta deduzione.

1.15 Le date da ricordare

A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.
Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all’Appendice.
 

1.16 Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce “Sanzioni” in Appendice.