5.2 - Quadro A - Redditi dei terreni

5.2 Quadro A Redditi di terreni
Questo quadro deve essere utilizzato:

  • da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce “Attività agricole ”.
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce “Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura ”.
Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:
  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
  • i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
    Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Come si compila il Quadro A
Per ciascun terreno indicare:

  • nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione,  rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
ATTENZIONE. Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2004, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura ”;

  • nella colonna 2 uno dei sottoelencati codici:
    1. proprietario del terreno;
    2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
    3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
    4. conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
    5. socio di società semplice;
    6. partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare;
    7. titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
  • Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;
  • nella colonna 4 il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno);
  • nella colonna 5 la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
  • nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
  • nella colonna 7 uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
    1. mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
    2. perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto;
    3. terreno in conduzione associata;
    4. terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
      In relazione a tale terreno il soggetto che presta l’assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
    5. se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
    6. se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.
Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a riconoscere l’agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
Se nel corso del 2004 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.