5.4 - Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

5.4 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Il quadro C è diviso in tre Sezioni:

  • nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste le deduzioni dal reddito e le detrazioni d’imposta;
  • nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni e le detrazioni;
  • nella terza, vanno indicati l’ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni.
ATTENZIONE. I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell’assistenza del sostituto d’imposta che ha erogato i redditi.

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3:

  • i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero ”;
  • le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti “ sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;

In Appendice sotto la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero.

  • le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
  • i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
  • le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito“;
  • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
  • i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
  • le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto, per attività manuali ed operative svolte senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
    • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
    • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
    • partecipazioni a collegi e a commissioni.
    Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:
    1. nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
    2. nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
    3. nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
    Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

    ATTENZIONE. I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell’anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest’ultimo.

    Nella casella di colonna 1 riportare il codice:

  • 1 se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
  • 2 se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2005 è fornita l’informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
  • 3 se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef.
  • Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.


    ATTENZIONE. Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

    La casella di colonna 2 va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell’agricoltura).
    Tale casella è utile per individuare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l’istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l’assistenza fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare (rigo E23).
    Nella colonna 3 indicare l’importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004).
    Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell’importo del punto 1 del CUD 2005 e quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative.
    In presenza di un CUD 2005 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è necessario compilare distinti righi. In un rigo deve essere esposto l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005 relativo ai compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
    Nell’altro rigo deve essere esposto l’importo del punto 1 del CUD 2005, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l’importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.
    In presenza di un CUD 2005 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2005.
    In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 del CUD 2005 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 del CUD 2005.
    Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l’istituto civilistico del TFR, che redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo deve essere riportato l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR, nell’altro rigo l’importo indicato nel punto 1 del CUD 2005, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

    Il rigo C4 è suddiviso in due colonne:

    • nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista  la deduzione per i lavoratori dipendenti (365 per l’intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
      In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
      In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004.
      Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
      In Appendice alla voce “Periodo di lavoro - casi particolari ” sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti e di borse di studio;
    • nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l’intero anno).
      In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 del CUD 2005. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
      Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
      Ad esempio:
      • redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)
      • redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)
      • redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 122)
        a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
        a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

    SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spettano l’ulteriore deduzione e le detrazioni per lavoro dipendente
    In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C5 a C7, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioè:

    1. gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
    2. gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
    3. i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
    4. i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
    5. le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
    6. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;


    7. ATTENZIONE. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare.

    8. i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
      Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
    Nella casella di colonna 1 va indicato:
    • 1’ se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici contraddistinti dalla lettera a);
    • 2’ se nella colonna 2 vengono dichiarati redditi per cui è previsto l’istituto del TFR.
    • Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell’attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce “Attività libero professionale intramuraria ".

      SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunale all’Irpef
      Nel rigo C8 indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004).
      Nel rigo C9 indicare il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004).

      ATTENZIONE. In presenza di un CUD 2005 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:
      • se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 12 del CUD 2005 e nel rigo C9 l’addizionale regionale risultante al punto 13 del CUD 2005;
      • se si è usufruito del regime agevolato indicare nei righi C8 e C9 le ritenute Irpef e l’addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 12 e 13 del CUD 2005, diminuite delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.

      Si precisa che in presenza di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, le relative ritenute Irpef e addizionale regionale risultanti dalla certificazione devono essere indicate rispettivamente nelle colonne 5 e 6 del rigo F2 del quadro F.
      Nel rigo C10 indicare il totale dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 14 del CUD 2005 o del CUD 2004).

      ATTENZIONE. I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F6 del quadro F devono indicare l’importo che non è stato trattenuto. Al riguardo vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali ”.