5.7 - Quadro F - Altri dati

5.7  Quadro F Altri dati

SEZIONE I - Versamenti di acconto relativi al 2004
Nel rigo F1 indicare l’importo dei versamenti di acconto relativi all’anno 2004, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.
Se il contribuente ha fruito dell’assistenza fiscale nell’anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d’imposta, deve riportare:

  • nel rigo F1, colonna 1, l’importo del punto 18 del CUD 2005 o del CUD 2004;
  • nel rigo F1, colonna 2, l’importo del punto 19 del CUD 2005 o del CUD 2004.
Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare il rigo F1 del solo modello 730/2005 del dichiarante, sommando gli acconti versati dai coniugi.
I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2004 in forma congiunta e che quest’anno non si avvalgono di tale modalità di presentazione, devono riportare nel rigo F1 gli importi dei righi 47 e 48, colonne 1 e 2, del Mod. 730- 3/2004. In particolare, nel rispettivo Mod. 730/2005 deve essere riportato:
  • dal dichiarante nel rigo F1, colonna 1, l’importo del punto 47, colonna 1, del 730-3/2004 e a colonna 2, l’importo del punto 48, colonna 1, del 730-3/2004;
  • dal coniuge nel rigo F1, colonna 1, l’importo del punto 47, colonna 2, del 730-3/2004 e a colonna 2, l’importo del punto 48, colonna 2, del 730-3/2004.

ATTENZIONE. Devono essere indicati anche gli acconti dell’Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”. L’importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite
Nel rigo F2 indicare:

  • nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri precedenti (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’allevamento);
  • nella colonna 4, il totale dell’addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 9 nella colonna 1 del rigo D4;
  • nella colonna 5, le ritenute all’Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004);
  • nella colonna 6, l’addizionale regionale all’Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004).
ATTENZIONE. In presenza di un CUD 2005 che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato indicare in colonna 5 e in colonna 6 del rigo F2, rispettivamente, le ritenute Irpef e l’addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni
Nel rigo F3 indicare:

  • nella colonna 1 l’eventuale eccedenza dell’Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2003 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2004) ovvero dal punto 21 del CUD 2005 o del CUD 2004 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero,  non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2004 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
    • se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare l’importo comunicato;
    • se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l’importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (es: 1.000,00);

    Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione “.

  • nella colonna 2 l’importo dell’eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
  • nella colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2004), riportato nella colonna 4 del rigo RX7 del Mod. UNICO 2004;
  • nella colonna 4 l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.
Nel rigo F4 indicare:
  • nella colonna 1 il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce “Tabella Codici Regione ”;
  • nella colonna 2 l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro,risultante dal punto 22 del CUD 2005 o del CUD 2004 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2003 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2004);
  • nella colonna 3 l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
  • nella colonna 4 l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 23 del CUD 2005 o del CUD 2004 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2003 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2004);
  • nella colonna 5 l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

SEZIONE IV - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Nel rigo F5 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nell’anno 2004, entro i limiti del contributo riconosciuto con l’atto di assenso dell’Agenzia delle Entrate, aumentato del credito d’imposta residuo indicato al rigo 32 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/ 2004 o al rigo RN35, colonna 3, del Mod. UNICO 2004 e diminuito della quota utilizzata in compensazione con il Mod. F24.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro indipendentemente dall’attività svolta e, pertanto, possono fruirne anche coloro che, ad esempio, hanno assunto un collaboratore domestico, una baby-sitter, un assistente per persona anziana o per portatore di handicap.
A partire dall’anno 2003, per fruire del credito d’imposta i contribuenti devono presentare un’apposita istanza preventiva, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it , al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ed ottenerne l’accoglimento.
È consentita la presentazione dell’istanza fino al 31 dicembre 2006 anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall’anno 2003.
Il credito d’imposta spetta in misura pari a euro 100,00 ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all’atto dell’assunzione abbia un’età superiore a 45 anni; inoltre, se l’assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.
Per avere diritto all’agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi; quest’ultimo requisito può non sussistere nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

SEZIONE V - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali
Nel rigo F6 indicare:

  • nella colonna 1 l’ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
  • nella colonna 2 l’addizionale regionale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
  • nella colonna 3 l’addizionale comunale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

SEZIONE VI - Dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti
Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F7.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2005, deve indicare nella colonna 2 del rigo F7 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2005 e non barrare la casella 1.
Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, e per l’acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella casella 3 del rigo F7.
In tal caso il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali ”.

SEZIONE VII - Dati relativi ai redditi prodotti all’estero
La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2004 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.
Nel rigo F8 indicare:

  • nella colonna 1 il codice dello stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 14 allegata in Appendice;
  • nella colonna 2 l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2004 indicare “2004”;
  • nella colonna 3 il reddito prodotto all’estero. Se questo è stato percepito nel 2004 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne, 5, 6, 7 e 8 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
  • nella colonna 4 le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
  • nella colonna 5 il reddito complessivo aumentato dell’eventuale importo dei crediti d’imposta sui dividendi relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Per l’anno 2003 tale importo è dato dalla somma dei righi RN1 col. 4 e RN2 del Mod. UNICO - Persone Fisiche/2004 o dalla somma dei righi 6 e 7 del Mod. 730-3/2004;
  • nella colonna 6 l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Per l’anno 2003 tale dato è desumibile dal rigo RN7, col. 4, (ovvero dal rigo RN21, col. 2 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2004 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2004;
  • nella colonna 7 l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Per l’anno 2003 tale dato è desumibile dal rigo RN20 (ovvero dal rigo RN21, col. 4 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2004 o dal rigo 23 del Mod. 730-3/2004;
  • nella colonna 8 il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2. Pertanto può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo F8 del mod. 730 o il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari ”.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari ”.

ATTENZIONE. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE VIII - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi di capitale
Nel rigo F9:

  • nella colonna 1 indicare i redditi di capitale percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell’avente diritto, costituiti da utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28, 43, 44 e 45 della certificazione, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
    A tal fine specificare
  • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
  • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list);
  • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir;
  • il codice 4, per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all’IRES nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
  • il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
  • nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per i redditi contraddistinti dal codice 4;
  • nella colonna 3 indicare:
    • l’anno di apertura della successione, se a colonna 1 sono stati riportati i codici 1, 2, 3 e 5;
    • l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione anche concorsuale, l’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 4;
  • nella colonna 4 indicare:
    • il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
    • il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
    • le somme percepite o il valore normale dei beni assegnati se a colonna 1 è stato indicato il codice 4;
    • le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
  • nella colonna 6 indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi di capitale dichiarati;
  • nella colonna 7 indicare le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.
    Nel caso di redditi di cui ai codici 1, 2 e 3, se al percipiente, erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2004 e altri redditi soggetti a tassazione separata
Nel rigo F10 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

  • nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
    1. per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell’avente diritto;
    2. per redditi percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell’avente diritto, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
    3. per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
    4. per i redditi percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
    5. per i redditi percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni, diversi da quelli eventualmente già dichiarati nel rigo F9 o già elencati ai precedenti codici. Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:
      • i ratei di pensione e di stipendio;
      • i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
      • gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
      • le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;
    6. per premi di assicurazione sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
    7. per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
    8. per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
    9. per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l’ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali “oneri deducibili”, nell’anno 2004 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale;
    10. per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2004, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d’imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo F10 colonna 4 deve essere indicato l’importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);
    11. per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio;
    12. per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
    13. per le plusvalenze ed altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L‘indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell’individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce “Indennità di esproprio ”;
    14. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
  • nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 4 e 6;
  • nella colonna 3 indicare:
    • l’anno in cui si è aperta la successione, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 3, 4 o 5;
    • l’anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
    • l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 7 o 8;
    • l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10;
    • l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 11;
    • l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 12, 13 o 14;
  • nella colonna 4 l’importo del reddito.
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2, 3 o 4, in questa colonna deve essere indicato l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5, in questa colonna devono essere indicati la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6, in questa colonna deve essere indicato l’ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 9 o 10 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 10 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 11 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2000 per L. 20.000.000 di cui L. 5.000.000 sono state oggetto di rimborso nel 2004 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

    5.000.000 x 4 (numero di rate detratte nel, 2000, 2001, 2002 e 2003) =

    2.000.000 (pari a euro 1.032,91)

    10

     

    Per le restanti sei rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio L. 20.000.000 – L. 5.000.000 = L. 15.000.000 pari a euro 7.747,00).
    Se a colonna 1 è stato indicato il codice 12 o 13 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze ”;

  • nella colonna 5 l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto percepiti nel 2004 dagli eredi o dai legatari se a colonna 1 è stato indicato il codice 2;
  • nella colonna 6 la quota dell’imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2, 3, 4 e 5;
  • nella colonna 7 l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.