Parte II - Istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Per la compilazione modello unico 2005 persone fisiche
Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l’APPENDICE (vedere voce “Servizi di assistenza al contribuente”), ovvero si possono utilizzare le pagine dell’Agenzia delle Entrate su Internet (www.agenziaentrate.gov.it), il servizio telefonico con operatore n. 848.800.444 (centri di assistenza telefonica dell’Agenzia delle Entrate) e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero 199.126.003, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche.

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare
La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l’argomento viene trattato):

  • compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
  • calcolo dei versamenti;
  • effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
  • presentazione della dichiarazione (capitolo 4).
Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos’è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

  • dei redditi;
  • dell’IVA;
  • dell’IRAP;
  • dei sostituti d’imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.
È importante anzitutto sapere che:
  1. i contribuenti tenuti per l’anno 2004, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO hanno la facoltà e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
    In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO;
  2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO all’interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).
    Il modello di dichiarazione da presentare nel 2005 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
    Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:
    • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
    • Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
    • Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
    • Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Com’è fatto il Modello UNICO
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:

  • IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  • i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell’IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta) e RX (versamenti);

FASCICOLO 2 che contiene:

  • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
FASCICOLO 3 che contiene:
  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE
È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

  1. Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
    Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
    • il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
    • il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
    • i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
  2. Se siete titolari di partita IVA,
    dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:
SE SIETE:

DOVETE COMPILARE:

  • tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA
  • i quadri IVA necessari (quadri V)
  • intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata,
    la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari,
    Modello 770/2005 ORDINARIO
  • i quadri del Modello 770/2005 ORDINARIO necessari (quadri S)
  • tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP
  • il quadro IRAP (quadro IQ)
  • tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti
    da, per e sull’estero
  • il modulo RW (Fascicolo 2)
  • tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio
  • il quadro AC (Fascicolo 2)  

    È inoltre importante sapere che:

    • Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2004 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
    • I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2005 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
    • Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2005 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2005 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2005 Persone Fisiche.
    • Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA, del Modello 770/2005 ORDINARIO e dell’IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce “Modello UNICO – Casi particolari ”, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all’estero, i cosiddetti venditori “porta a porta”, gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria relativa all’elenco dei fornitori del condominio.
    • I contribuenti che nel 2004 hanno effettuato investimenti all’estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull’estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
    • Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2005 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell’IVA, il Modello VR/2005 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l’importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all’importo indicato nel rigo VL39.
    • Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
    • Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
    • Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

    4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

    A chi e dove presentare la dichiarazione
    I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2005, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

    • agli uffici postali;
    • alle banche convenzionate;
    • agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
    • agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
    • direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
    È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2005 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:
    • è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2004 un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
    • è tenuto per il periodo d’imposta 2004 a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta;
    • è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
    Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
    Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

    Presentazione a banche e poste

    1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
    2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
    3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

    Come si inserisce la dichiarazione nella busta

    1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
      In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
    2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
    3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

    Copia per il contribuente
    La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2005.

    Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente
    Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
    1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
    2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
    Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 ottobre 2005. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.
    L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.

    Quale documentazione deve rilasciare l’intermediario
    Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest’ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
    Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

    ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.
    Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

    Per gli intermediari: Riquadro “Presentazione della dichiarazione”
    Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell’intermediario e del relativo codice fiscale.
    Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l’intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

    Presentazione telematica diretta
    I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest’ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
    Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
    La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
    I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:

    • del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
    • del servizio telematico Internet, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
    La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne curerà l’invio telematico.
    Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni ”.

    Variazione dei dati dichiarati
    Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

    Dichiarazione spedita dall’estero
    La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”).
    In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

    In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
    La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n.
    16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

    • cognome e nome del contribuente;
    • codice fiscale del contribuente;
    • la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2005 Persone Fisiche”.

    5. QUANDO SI PRESENTA
    Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2005 (in quanto il 1° maggio è festivo) al 1° agosto 2005 (in quanto il 31 luglio 2005 è festivo) se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
    • entro il 31 ottobre 2005 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

    Quando fare i versamenti
    Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere
    eseguiti entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005.

    ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2004 e prima rata di acconto per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
    Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

    Acconti
    Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce “Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2005”, e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.
    Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell’Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.

    Saldo IVA
    Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005.
    Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2005, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2005 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2005.
    Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 20 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
    Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
    I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

    Chi non deve effettuare il versamento
    È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno euro 10,33.

    Dove e come pagare
    I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.
    Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

    • presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
    • presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari;
    • presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
    • negli uffici postali è ammesso l’uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.
    Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

    Versamenti telematici
    È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

    Modello di versamento F24
    Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

    • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico
      rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
    • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito
      e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
    • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l’IRPEF, l’IRAP e l’IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33).

    Principali codici tributo
    4001: Irpef - saldo
    4033: Irpef acconto - prima rata
    4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    6099: IVA annuale - saldo
    3800: Irap - saldo
    3812: Irap acconto - prima rata
    3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario
    3801: Addizionale regionale
    3817: Addizionale comunale

    7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

    Cos’è la compensazione
    Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    Come si effettua
    Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

    Chi può avvalersi della compensazione
    Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

    Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO
    I crediti che risultano dal Modello UNICO 2005 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
    • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

    Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
    Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
    Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
    È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

    Libertà di scelta nella compensazione
    È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
    Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
    Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
    Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

    • in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
    • n diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
    Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce “Scelta della compensazione”.

    Compensazione crediti IVA
    I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
    I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

    Compensazione crediti INPS
    Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
    Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2005 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

    Compensazione crediti INAIL
    I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
    Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2004/2005, in scadenza al 16 febbraio 2005, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
    Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.

    8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE
    Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

    Quali versamenti si possono rateizzare
    Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    Come si effettua la rateizzazione
    Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell’IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.
    Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell’IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
    I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento
    F24.
    Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
    I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005, ovvero entro il 20 luglio 2005, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
    La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 1° agosto 2005 (in quanto il 31 luglio è festivo), con l’applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.
    Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

    Rata    Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
    1^   20 giugno 0,00 20 luglio 0,00
    2^   30 giugno 0,17 1° agosto 0,17
    3^    1°agosto 0,67 31 agosto 0,67
    4^    31 agosto 1,17 30 settembre 1,17
    5^    30 settembre 1,67 31 ottobre 1,67
    6^    31 ottobre 2,17 30 novembre 2,17
    7^  30 novembre 2,67  

    (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

    I contribuenti, titolari di partita IVA, possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
    La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio (il 16 luglio cade di sabato ed il 17 luglio è festivo), ovvero, entro il 16 agosto 2005, con l’applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.
    Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

    Rata    Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
    1^   20 giugno 0,00 20 luglio 0,00
     2^    18 luglio 0,43 16 agosto 0,43
    3^   16 agosto 0,93 16 settembre 0,93
    4^    16 settembre 1,43 17 ottobre 1,43
    5^    17 ottobre 1,93 16 novembre 1,93
    6^ 

    16 novembre

    2,43  

    (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.