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Modelli e istruzioni - anni fino al 2016
Modelli di dichiarazione - anno 2005
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche (modulistica in lingua italiana)
Parte II - Istruzioni per la dichiarazione dei redditi
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Parte II - Istruzioni per la dichiarazione dei redditi
Per la compilazione modello unico
2005 persone fisiche
Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di
quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele
attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l’APPENDICE (vedere voce
“Servizi di assistenza al contribuente”),
ovvero si possono utilizzare le pagine dell’Agenzia delle Entrate su
Internet (www.agenziaentrate.gov.it), il servizio telefonico con
operatore n. 848.800.444 (centri di assistenza telefonica dell’Agenzia delle
Entrate) e i servizi di assistenza
organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un
appuntamento presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate tramite il
suddetto sito internet o telefonicamente
al numero 199.126.003, per la soluzione anche delle problematiche
inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone
Fisiche.
Le operazioni
da effettuare
La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo
di questa Parte in cui l’argomento viene trattato):
- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
- calcolo dei versamenti;
- effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione (capitolo 4).
Che cos’è il Modello UNICO
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Chi deve
utilizzare il
Modello UNICO
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la
dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di
almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell’IVA;
- dell’IRAP;
- dei sostituti d’imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.
- i contribuenti tenuti per l’anno 2004,
alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO hanno la facoltà
e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a
prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO; - i contribuenti che scelgono di
comprendere la dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO all’interno della
dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la
dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero
tramite intermediari (cap. 4).
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2005 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.
Com’è fatto il Modello UNICO
Il
Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da
ogni contribuente) che contiene:
- IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
- i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell’IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta) e RX (versamenti);
FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.
Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.
Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.
3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE
È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per
legge a presentare in base alla vostra situazione
fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi
fiscali.
- Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
- Se siete titolari di partita IVA,
dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:
SE SIETE: |
DOVETE COMPILARE: |
i quadri IVA necessari (quadri V) | |
la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO |
i quadri del Modello 770/2005 ORDINARIO necessari (quadri S) |
il quadro IRAP (quadro IQ) | |
da, per e sull’estero |
il modulo RW (Fascicolo 2) |
il quadro AC (Fascicolo 2) |
È inoltre importante sapere che:
- Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2004 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2005 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2005 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2005 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2005 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA, del Modello 770/2005 ORDINARIO e dell’IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce “Modello UNICO – Casi particolari ”, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all’estero, i cosiddetti venditori “porta a porta”, gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria relativa all’elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2004 hanno effettuato investimenti all’estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull’estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2005 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell’IVA, il Modello VR/2005 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l’importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all’importo indicato nel rigo VL39.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.
4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A chi e dove
presentare
la dichiarazione
I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica
della dichiarazione Modello Unico 2005,
possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio
fiscale:
- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
- è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2004 un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- è tenuto per il periodo d’imposta 2004 a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
Presentazione a banche e poste
- Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche,
il cui servizio è gratuito per
il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli
predisposti mediante strumenti informatici,
purché conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia
continua, stampati con stampanti laser).
- Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati
dal sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.finanze.gov.it).
- Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
Come si inserisce la dichiarazione nella busta
- La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto
in alto a sinistra del frontespizio corrisponda
al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta
risultino visibili il tipo di modello,
la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
- Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO
devono essere inseriti nella busta
senza fermagli o cuciture.
- La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.
Copia per il contribuente
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione
personale, per determinare l’importo
degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2005.
Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
- consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
- conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
Quale
documentazione
deve rilasciare
l’intermediario
Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente
alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione
dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via
telematica i dati in essa contenuti,
precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da
lui predisposta. Detto impegno
dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in
forma libera. Quest’ultimo deve rilasciare,
entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica,
anche l’originale della dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che
attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei
suddetti adempimenti da parte dell’intermediario,
segnalando eventuali inadempienze all’Ufficio competente dell’Agenzia delle
Entrate, e rivolgersi eventualmente ad
altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non
incorrere nella violazione di omissione
della dichiarazione.
ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici
rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004
e le procedure contemplate nella delibera
CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto
informatico, di cui sia garantita la
leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia
soluzione di continuità per ciascun periodo
d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di
estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice
fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni
logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la
sottoscrizione elettronica e l’apposizione
della marca temporale.
Per gli intermediari:
Riquadro “Presentazione
della dichiarazione”
Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve essere indicata la
data di tale impegno unitamente alla
firma dell’intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa
casella, se la dichiarazione che l’intermediario
si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata
consegnata già compilata dal dichiarante.
Presentazione
telematica diretta
I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di
trasmetterla direttamente, senza avvalersi
di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest’ultima si considera
presentata nel giorno in cui è trasmessa
telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di
presentazione (ad es. ravvedimento) occorre
fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale
adempimento ed al termine specificatamente
previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via
telematica, sia essa obbligatoria o volutamente
scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa
previsto.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si
avvalgono:
- del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni ”.
Variazione
dei dati dichiarati
Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso
tra la presentazione della dichiarazione
all’intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano
l’obbligo di modificare la dichiarazione
presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è
stata presentata la dichiarazione
all’intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione
trasmessa in via telematica.
Dichiarazione
spedita
dall’estero
La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall’estero se il
contribuente è in possesso del codice Pin
(per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la
Parte IV “Servizio telematico di presentazione
delle dichiarazioni”).
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o
altro mezzo equivalente, dal quale risulti
con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una
normale busta di corrispondenza di dimensioni
idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Venezia, via Giorgio De Marchi n.
16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2005 Persone Fisiche”.
5. QUANDO SI PRESENTA
Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive
modificazioni, il Modello UNICO 2005 Persone
Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2005 (in quanto il 1° maggio è festivo) al 1° agosto 2005 (in quanto il 31 luglio 2005 è festivo) se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2005 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Quando fare
i versamenti
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli
relativi al primo acconto devono essere
eseguiti entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005.
ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per
l’anno 2004 e prima rata di acconto
per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare sulle
somme da versare la maggiorazione
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione
devono essere versati arrotondati
all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece,
l’ammontare indicato in dichiarazione
deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere
versato, si applica la
regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752
arrotondato diventa euro
10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758
arrotondato diventa
euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma
direttamente nel modello di
versamento F24.
Acconti
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce “Acconto
IRPEF dovuto per l’anno 2005”, e le
istruzioni per la dichiarazione IRAP.
Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese
estere partecipate, assoggettati a tassazione
separata, vedere nell’Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce “Acconto
sui redditi derivanti da imprese
estere partecipate”.
Saldo IVA
Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA
all’interno della dichiarazione unificata,
può essere pagato entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2005, i
contribuenti che scelgono di effettuare
il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2005 devono
applicare sulla somma dovuta la maggiorazione
dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il
contribuente scelga di effettuare il
versamento dell’IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 deve applicare
l’ulteriore maggiorazione dello
0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2005.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli
risultanti dalla dichiarazione unificata con
la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del
versamento al 20 giugno, e sceglie di
effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non
è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle
somme a credito, la predetta maggiorazione
si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va
versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542 e successive modificazioni,
che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il
pagamento delle somme dovute in
base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a
debito versati” della sezione “Erario”
un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli
interessi dovuti da tali
contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per
cento dovuta per il differimento
di tale versamento.
Chi non deve
effettuare
il versamento
È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito
delle singole imposte (comprese le addizionali)
da versare a saldo, che non superano ciascuno euro 10,33.
Dove e come
pagare
I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, IRAP, imposte
sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il
modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di
qualsiasi concessionario per la riscossione
delle imposte, o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
- presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
- negli uffici postali è ammesso l’uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.
Versamenti
telematici
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a
coloro che possiedono un personal computer
collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso
una delle banche a tal fine convenzionate
con l’Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti
del servizio telematico Internet risponde
al numero 848.800.444.
Modello di
versamento F24
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione
vanno esposti cumulativamente in un unico
rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo; - in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due
colonne relativa agli importi a debito
e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo; - l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l’IRPEF, l’IRAP e l’IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33).
Principali codici tributo
4001: Irpef - saldo
4033: Irpef acconto - prima rata
4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale - saldo
3800: Irap - saldo
3812: Irap acconto - prima rata
3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3817: Addizionale comunale
7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE
Cos’è la
compensazione
Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti
dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti
Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche
contributive.
Come si effettua
Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in
apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati
sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra
debiti e crediti. Il modello F24 deve
essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo
finale indicato risulti uguale a
zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a
tutti gli enti di venire a conoscenza
delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di
debito e credito.
Chi può avvalersi
della compensazione
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che
non devono presentare la dichiarazione
in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla
dichiarazione e dalle denunce periodiche
contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi,
possono essere versate in modo unitario, in compensazione
con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di
lavoro, committenti di lavoro
parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e
commercianti e alla gestione separata
dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del
volume d’affari dichiarato ai parametri
e ai risultati degli studi di settore.
Quando possono
essere utilizzati
i crediti che risultano
dal Modello UNICO
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2005 possono essere usati per
compensare debiti dal giorno successivo
a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la
dichiarazione da cui risultano i suddetti
crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in
compensazione a partire dal mese di
gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Limite massimo
di utilizzo dei
crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o
compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun
anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in
eccesso può essere chiesta a rimborso
nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare
successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare
debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo
ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene
effettuata attraverso il modello F24.
Libertà di scelta
nella compensazione
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e
importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i
debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare
altri debiti (IVA, imposte sostitutive,
ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata
alle sue esigenze e, conseguentemente,
utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- n diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
Compensazione
crediti IVA
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai
contribuenti possono essere calcolati in diminuzione
di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza
dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono,
in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
Compensazione
crediti INPS
Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello
DM10/2 a partire dalla data di scadenza
della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a
condizione che il contribuente non ne abbia richiesto
il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La
compensazione può essere effettuata
entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui
emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione
effettuata nel quadro RR del Modello UNICO
2005 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed
ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione
separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata
fino alla data di scadenza di
presentazione della dichiarazione successiva.
Compensazione
crediti INAIL
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti
dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti
possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva
autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2004/2005, in scadenza al 16
febbraio 2005, potrà essere utilizzato
in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva
autoliquidazione. L’eventuale
quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà
oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri
Enti i crediti derivanti da conteggi e
rettifiche dell’INAIL.
8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate
successive le somme dovute a titolo di saldo
e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Quali versamenti si
possono rateizzare
Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto
nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi
alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli
importi da versare a titolo di acconto nel mese
di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre.
Come si effettua
la rateizzazione
Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell’IVA, o ha scelto di
rateizzarlo prima di effettuare i versamenti
risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o
no i versamenti di tutte le altre imposte
dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.
Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell’IVA annuale può effettuare il
versamento delle altre imposte sia in unica
soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio
“Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento
F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento
annuo, da calcolarsi in misura forfetaria
secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno
successivo a quello di scadenza
della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento
della prima rata entro il 20 giugno 2005,
ovvero entro il 20 luglio 2005, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per
cento a titolo d’interesse corrispettivo.
La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 1°
agosto 2005 (in quanto il 31 luglio
è festivo), con l’applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura
forfetaria per ogni mese, a prescindere
dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1^ | 20 giugno | 0,00 | 20 luglio | 0,00 |
2^ | 30 giugno | 0,17 | 1° agosto | 0,17 |
3^ | 1°agosto | 0,67 | 31 agosto | 0,67 |
4^ | 31 agosto | 1,17 | 30 settembre | 1,17 |
5^ | 30 settembre | 1,67 | 31 ottobre | 1,67 |
6^ | 31 ottobre | 2,17 | 30 novembre | 2,17 |
7^ | 30 novembre | 2,67 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti, titolari di partita IVA, possono anch’essi effettuare il
pagamento della prima rata entro il 20 giugno
2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per
cento a titolo d’interesse corrispettivo.
La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio (il 16 luglio cade di
sabato ed il 17 luglio è festivo),
ovvero, entro il 16 agosto 2005, con l’applicazione degli interessi dello 0,43
per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli
interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria,
a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente
prospetto:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1^ | 20 giugno | 0,00 | 20 luglio | 0,00 |
2^ | 18 luglio | 0,43 | 16 agosto | 0,43 |
3^ | 16 agosto | 0,93 | 16 settembre | 0,93 |
4^ | 16 settembre | 1,43 | 17 ottobre | 1,43 |
5^ | 17 ottobre | 1,93 | 16 novembre | 1,93 |
6^ |
16 novembre |
2,43 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.