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Modelli e istruzioni - anni fino al 2016
Modelli di dichiarazione - anno 2005
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche (modulistica in lingua italiana)
Parte I - Istruzioni per la compilazione dei quadri aggiuntivi al modello base
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Parte I - Istruzioni per la compilazione dei quadri aggiuntivi al modello base
- QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE
- QUADRO RL – ALTRI REDDITI
- QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
- QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2005,
Persone Fisiche, Fascicolo 2.
Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione,
scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni
date.
1. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN
SOCIETÀ DI
PERSONE ED ASSIMILATE
Generalità
Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti
da partecipazioni in società ed
associazioni o imprese familiari o coniugali:
- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione
dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in
forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita
di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più
anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni
dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’art. 6, comma 2, del
TUIR.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a
tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal
collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel
quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali,
ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di
tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma
1, lett. l), dell’art. 17 del TUIR.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR
e dai GEIE risultino imposte pagate all’estero in via definitiva, per poter
usufruire del relativo credito d’imposta occorre compilare il quadro CR, del
FASCICOLO 1.
Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del
TUIR nel quadro RU del proprio modello Unico SP e attribuiti ai soci, i suddetti
crediti non vanno indicati nel presente quadro. L’indicazione degli stessi e dei
relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del
FASCICOLO 3.
Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel
quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società
residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 del TUIR). Si
ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile
a partecipazioni da CFC, deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per
evidenziare i crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Il presente quadro va utilizzato anche per indicare la quota parte dei crediti
d’imposta e delle ritenute di acconto spettanti.
Si ricorda che:
- i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale, le stesse sono imputate, per l’intero, ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti, l’atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d’imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali;
- qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
- i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa. Il reddito dell’impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente l’attività di lavoro nell’impresa, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente;
- nel caso in cui l’azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 del codice civile;
- i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell’anno in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del Fascicolo 3.
Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
- sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
- sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
- sezione III – Determinazione del reddito;
- sezione IV – Riepilogo.
SEZIONE I
DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante
partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- colonna 1, il codice fiscale della società o dell’associazione partecipata;
- colonna 2, uno dei seguenti codici:
- se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
- se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
- se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
- se trattasi di società semplici.
- Nel caso in cui la società semplice o l’associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1,2,3,4);
- colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali, in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo.
Vedere in APPENDICE la voce “Perdite riportabili senza limiti di tempo”
- colonna 6, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- colonna 7, va barrata se spetta la deduzione di cui all’art. 11, comma 4 del TUIR e/o le detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata;
- colonna 8, la parte di reddito assoggettabile a determinazione separata dell’imposta di cui all’art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo), già compresa nell’importo indicato a colonna 4;
- colonna 9, la quota di reddito minimo di riferimento di cui all’art. 33, comma 4 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33;
- colonna 10, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- colonna 11, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- colonna 12, la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- colonna 14, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.
SEZIONE II
DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6: qualora il dichiarante
partecipi a più di due società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
Vedere in APPENDICE la voce “Perdite riportabili senza limiti di tempo”
- colonna 8, la quota di reddito assoggettabile a determinazione separata dell’imposta di cui all’art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo), già compresa nell’importo indicato a colonna 4;
- colonna 9, la quota di reddito minimo di riferimento di cui all’art. 33, comma 4 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33, qualora il dichiarante sia iscritto, in quanto socio di S.r.l., alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani dell’INPS;
- colonna 10, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- colonna 11, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
- colonna 12, la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- colonna 13, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;
- colonna 14, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- colonna 15, la quota di eccedenza dell’IRPEG/IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2004 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- colonna 16, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
SEZIONE III
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DATI COMUNI ALLA SEZIONE I ED ALLA SEZIONE II
Questa sezione è composta dai righi da RH7 a RH16.
Nel compilare i righi da RH7 ad RH16, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante
qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi br
esposti nei campi comuni.
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati
solo sul primo.
Nel rigo RH7, colonna 2, va indicata la somma delle quote di reddito (importi
positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di
contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1
a RH4) e la somma delle quote di reddito (importi positivi) delle colonne 4,
derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della
trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR, indicati nei righi RH5 ed RH6.
In colonna 1, va indicata la somma delle quote di reddito della sezione I
provenienti dalle stesse società (codici 1 e 3), da assoggettare a
determinazione separata dell’imposta (importi di colonna 8), fino a concorrenza
dell’importo di colonna 2, nonché, in caso di compilazione della sezione II, la
somma delle quote di reddito (importi positivi) delle colonne 8 dei righi RH5 ed
RH6.
Nel rigo RH8 va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di
colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità
ordinaria (codice 1) dei righi da RH1 a RH4 e delle colonne 4 dei righi RH5 ed
RH6. Tale importo va indicato senza riportare il segno.
Vedere in APPENDICE la voce “Perdite di impresa in contabilità ordinaria ”
Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza tra il rigo RH7, colonna 2 e
il rigo RH8. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare tale importo
nell’apposito prospetto delle perdite del quadro RS, per la parte non utilizzata
per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, distinguendo la parte
riportabile senza limiti di tempo.
In colonna 1 del rigo RH9, va indicata la quota di reddito a determinazione
separata dell’imposta (concordato preventivo), già compresa nell’importo
indicato a colonna 2. Le perdite possono essere dedotte anche da detta quota di
reddito.
Se l’importo di rigo RH9, colonna 2, è di segno positivo, nel rigo RH10 va
indicato l’importo delle perdite d’impresa derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali in contabilità ordinaria del periodo d’imposta (determinate nel
quadro RF e/o RD), fino a concorrenza dell’importo di rigo RH9, colonna 2.
Nel rigo RH11, colonna 2, va indicata la differenza fra rigo RH9, colonna 2 e
rigo RH10.
Nella colonna 1 di rigo RH11, va indicata la quota di reddito a determinazione
separata dell’imposta (concordato preventivo), già compresa nell’importo
indicato a colonna 2. Le perdite di cui al rigo RH10 possono essere dedotte
anche da detta quota di reddito.
Nel rigo RH12, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH11, colonna 2,
l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità ordinaria degli
esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa
dell’anno).
Qualora siano state compilate le colonne 10 delle due Sezioni, nel rigo RH12
vanno indicate le perdite d’impresa in contabilità ordinaria degli esercizi
precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa dell’anno)
fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l’importo di rigo RH11,
colonna 2, e il totale degli importi indicati nelle colonne 10, in quanto per
effetto dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in
diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai
sensi del predetto art. 30.
L’eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per
compensare altri redditi d’impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del
prospetto RS.
Nel rigo RH13 vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in
società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata
(codice 3) dei righi da RH1 a RH4. Tale importo va indicato senza riportare il
segno.
Nel rigo RH14, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH11,
colonna 2, e la somma dei righi RH12 e RH13.
In colonna 1 del rigo RH14 va indicata la quota di reddito a determinazione
separata dell’imposta (concordato preventivo), già compresa nell’importo
indicato a colonna 2. Le perdite di cui ai righi RH12 e RH13 possono essere
dedotte anche da detta quota di reddito.
Nel rigo RH15, colonna 2, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal
segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e
professionisti o in società semplici (codice 2 o 4) dei righi da RH1 a RH4.
In colonna 1 del rigo RH15, va indicata la quota di reddito a determinazione
separata dell’imposta (concordato preventivo), già compresa nell’importo
indicato a colonna 2, proveniente da partecipazioni in associazioni tra
professionisti che abbiano aderito al concordato preventivo (codice 2 delle
colonne 2 dei righi da RH1 a RH4).
Nel rigo RH16, colonna 3, va indicata la somma algebrica dei righi RH14, colonna
2 e RH15, colonna 2 il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi,
nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.
Nelle colonne 1 e 2 del rigo RH16 vanno riportati rispettivamente gli importi
indicati alle colonne 1 dei righi RH14 e del rigo RH15. Tali importi vanno
riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1 secondo le istruzioni ivi
fornite.
SEZIONE IV
Riepilogo
Questa sezione è composta dai righi da RH17 a RH23.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 11 a 16 dei
righi da RH1 a RH6 necessari per compilare il quadro RN.
Nel rigo RH17 va riportata la somma delle colonne 11 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH18, colonna 3, va riportata la somma delle colonne 12 dei righi da
RH1 a RH6. Si precisa che nelle colonne 1 e 2 del medesimo rigo vanno indicate
rispettivamente gli importi dei crediti d’imposta sui fondi comuni di
investimento, limitati e ordinari. L’ammontare spettante va desunto dal
prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel rigo RH19 va indicato l’ammontare del reddito di cui a colonna 4 dei righi
da RH1 a RH4 per i quali è stato indicato, in colonna 2, il codice 2 o 3 ed è
stata barrata la casella 7.
Nel rigo RH20, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi
RH5 ed RH6.
Nel rigo RH21, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi da
RH1 a RH6.
Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 15 dei righi
RH5 ed RH6.
Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 16 dei righi
RH5 ed RH6.
2. QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Generalità
Questo quadro è composto da tre sezioni:
- Sezione I: riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR.
- Sezione II riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
- Sezione III: riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
SEZIONE I
REDDITI DI CAPITALE
La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che
concorrono a formare il reddito complessivo
del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti
soggetti all’Ires e quelli
distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri
redditi di capitale, percepiti nel 2004,
senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi,
le rendite e gli altri proventi conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo
quadro ma in quello relativo al
reddito d’impresa.
Si precisa, inoltre, che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni
qualificate dovranno esporre nella
dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista
certificazione degli utili, rilasciata obbligatoriamente
dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta oppure
ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza
l’intervento di intermediari residenti ovvero
quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della
ritenuta alla fonte, devono
essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di
imposizione sostitutiva compilando
il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le imposte
pagate all’estero occorre compilare
la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili,
derivanti dalla partecipazione in
società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime
fiscale privilegiato (c.d. CFC), che eccede
il reddito indicato nella sezione VIII del quadro RM del presente modello ovvero
nella corrispondente sezione
presente nel quadro RM dei modelli degli anni precedenti.
Vedere in APPENDICE la voce “Utili prodotti all’estero”
Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli
acconti, distribuiti dalle società di
capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede
legale o amministrativa o l’oggetto
principale dell’attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di
ogni tipo in dipendenza della partecipazione
al capitale di detti soggetti.
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in
forza di alcune convenzioni bilaterali
contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di riduzione
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti,
per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione
delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri
fondi di cui all’art. 47, comma 5, del
TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori
di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto
capitale e con saldi di
rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state
imputate a capitale).
Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque
forma corrisposti da società di capitali
o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita
certificazione. Tra gli utili ed i proventi
da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da
contratti di associazione in
partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia
costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro ovvero derivanti dai contratti di cointeressenza, nonché quelli
conseguiti in caso di recesso, di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società
ed enti.
In particolare indicare:
- nella colonna 1:
- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir;
- nella
colonna 2:
- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2004 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 43, 44 e 45, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2004 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 43, 44 e 45, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
ATTENZIONE. L’elenco degli Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è desumibile in Appendice alla voce “Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato”.
- nella colonna 3
l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite,
rilevabile dai punti 30 e 47 della certificazione.
Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2004
al lordo delle eventuali ritenute a
titolo di acconto.
In particolare indicare:
- nella colonna 1:
- il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003;
- nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN23, colonna 2, del quadro RN.
SEZIONE II-A
REDDITI DIVERSI
La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi
diversi. Nell’esposizione dei singoli
dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti,
compresi gli interessi moratori e quelli
per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le
spese relative agli stessi. I corrispettivi
e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè
con riferimento alle somme
effettivamente percepite nel 2004; nel caso, quindi, di riscossione dei
corrispettivi in forma parziale (per
dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta,
solo gli importi effettivamente riscossi,
rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Nel rigo RL4, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita,
anche parziale, dei terreni o degli edifici
a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a
rendere i terreni stessi edificabili
(vedi in APPENDICE la relativa voce “Lottizzazione ”).
Nel rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati
(compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con
esclusione di quelli acquisiti per
successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior
parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari.
Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso
di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione, vanno invece indicate
nella sezione II del quadro RM .
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, colonna 2 (vendita di
terreni ed edifici a seguito di
lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e
RL5, colonna 2, (rivendita di beni
immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di
acquisto o dal costo di costruzione
del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i
terreni che costituiscono oggetto
di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono
stati acquistati oltre cinque
anni prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di
acquisto il valore normale del terreno
al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i
fabbricati costruiti su terreni acquisiti
a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di
inizio delle operazioni che
danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo
d’imposta, le spese vanno calcolate
proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già
sostenute, con ulteriore
loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi
nei periodi d’imposta in cui ha
luogo la relativa percezione.
Nel rigo RL6, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell’anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL6, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d’acquisto.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita,
totale o parziale, di una o più
aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un
soggetto che non esercita attività
d’impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze
realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito
da familiari. Ai fini della
determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente
rigo si applicano le disposizioni
dell’art. 58 del TUIR.
Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito a familiari non costituisce realizzo
di plusvalenze dell’azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall’apertura
della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda
resti acquisita da uno solo di essi.
Nella colonna 2 indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui
alla colonna1. In caso di successiva
vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto
gratuito a familiari, l’azienda
è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante
causa.
Nel rigo RL8, indicare i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in
usufrutto dell’unica o di tutte le aziende
possedute.
Nel rigo RL9, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili,
dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e
altri beni mobili.
Nel rigo RL10, indicare l’intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente
(censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del
fondo o commisurati ai prodotti stessi),
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi
non beneficiano di alcuna deduzione
di spese.
Nel rigo RL11, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all’estero, riportando l’ammontare netto assoggettato
ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2004 o, in caso di difformità
dei periodi di imposizione,
per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione,
quest’ultimo non deve essere dichiarato
a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di
tariffe d’estimo o in base a criteri similari,
indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero,
ridotto delle spese eventualmente
ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate
all’estero secondo i criteri
stabiliti dall’art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del
credito d’imposta per le imposte
pagate all’estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è
soggetto ad imposta sui redditi nel
Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto
del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare
dichiarato in detto Stato senza
alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero.
Nel rigo RL12, indicare i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di
opere dell’ingegno, di brevetti industriali
e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale
o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es.
eredi e legatari dell’autore o inventore)
o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro
utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo
gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese.
Per gli acquirenti a titolo oneroso
va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno e di invenzioni industriali
e simili da parte dell’autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III
del presente quadro.
Nel rigo RL13, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente.
Nel rigo RL14, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo,
anche se svolte all’estero, non esercitate
abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici,
scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta, con
esclusione dei premi stessi corrisposti a
cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da
collaborazioni a progetto vanno
invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO I.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e,
pertanto, non devono essere dichiarati
i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età
o permanentemente inabili al lavoro
e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente rese nei confronti dell’artista
o professionista.
Nel rigo RL15, indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere (esempio:
la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del
personale, avviato al lavoro ai sensi
della L. 2 aprile 1968, n. 482);
Le spese di cui ai righi RL8 (affitto e concessione in usufrutto di aziende),
RL9 (utilizzazione da parte di terzi di
beni mobili e immobili), RL13 (attività commerciali occasionali), RL14 (attività
occasionali di lavoro autonomo)
RL15 (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere
portate in deduzione solo se specificamente
inerenti la produzione dei relativi redditi.
Nel rigo RL16, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai
sensi dell’art. 71, comma 2-bis)
del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi
derivanti dallo svolgimento non abituale
di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c)
dell’articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi,
devono essere determinati in misura pari
al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per
cento (per le attività di servizi)
dei corrispettivi.
Nel rigo RL16, colonna 1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi
percepiti; nella colonna 2, indicare
l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne
indicare l’ammontare complessivo dei
corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL17, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da
rigo RL4 a rigo RL16.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2
dei righi da RL4 a RL16 non possono
in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun
corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna
delle operazioni eseguite.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d.
indennità di rinuncia all’assunzione
obbligatoria riportata nel rigo RL15, colonna 2.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito
prospetto indicante distintamente
per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL4, RL5, RL6, RL7,
RL8, RL9, RL13, RL14, RL15 e
RL16, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi
e dei compensi, l’importo delle
spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.
Questo prospetto dovrà essere esibito
o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo.
Nel rigo RL18, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare
lordo dei redditi (rigo RL17 colonna
1) e il totale delle deduzioni (rigo RL17, colonna 2) che, sommato agli altri
redditi dichiarati ai fini dell’Irpef,
va riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.
Nel rigo RL19, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprese quelle
eventualmente sospese che,
sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN23, colonna 2,
del quadro RN.
SEZIONE II-B
ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
In questa sezione dovete dichiarare:
- le indennità di trasferta;
- i rimborsi forfetari di spesa;
- i premi ed i compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).
- i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
Per facilitare la compilazione dei righi RL20, RL21, RL22 e RL23 è necessario utilizzare il seguente prospetto.
PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME |
|||
Compensi percepiti |
5
Ritenute operate |
8 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2004 |
|
Totale compensi | 1 | ||
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00) |
2 |
6 Ritenute a |
9 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d’imposta (casella 3 X aliquota vigente*) |
Compensi con ritenuta a titolo d’imposta |
3 |
||
Imponibile (con ritenuta a titolo d’acconto) |
4 |
7 Ritenute a |
10
Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d’acconto (casella 8 - casella 9) |
* Per l’applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
Indicare in:
- casella 1, il totale dei compensi percepiti;
- casella 2, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
- casella 3, i compensi percepiti eccedenti l’importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;
- casella 4, la differenza tra l’importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad esempio se nel corso del 2003 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l’importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
- casella 5, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- casella 6, il 23% dell’importo indicato nella casella 3;
- casella 7, la differenza tra l’importo indicato nella casella 5 e l’importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
- casella 8, il totale dell’addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- casella 9, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, applicare all’importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF. L’elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
- casella 10, la differenza tra l’importo indicato nella casella 8 e l’importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.
- a colonna 1, l’importo di casella 1 del prospetto;
- a colonna 1, l’importo di casella 3 del prospetto. L’indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 col. 4 del quadro RN);
- a colonna 2, l’importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 4.
- a colonna 1, l’importo della casella 5 del prospetto;
- a colonna 2, l’importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN23, colonna 2, del quadro RN.
- a colonna 1, l’importo della casella 8 del prospetto;
- a colonna 2, l’importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
SEZIONE III
ALTRI REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO
In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati
nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
Nel rigo RL24, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.
Nel rigo RL25, indicare i compensi lordi derivanti dall’attività di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali.
Nel rigo RL26, indicare l’ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati
in partecipazione (anche in
caso di cointeressenza agli utili di cui all’art. 2554 c.c.) il cui apporto
consista esclusivamente in prestazioni
di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per
azioni, in accomandita per azioni e
a responsabilità limitata.
TOTALE COMPENSI,
PROVENTI E REDDITI
Nel rigo RL27, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi,
sommando gli importi da rigo
RL24 a rigo RL26.
Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di
cui ai righi RL24 e RL25
Nel rigo RL28, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 25 per cento dei proventi di rigo RL24;
- 15 per cento dei compensi di rigo RL25.
Totale netto compensi, proventi e redditi
Nel rigo RL29, indicare la differenza tra l’importo di rigo RL27 e quello di
rigo RL28.
Sommare l’importo di rigo RL29 agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef
e riportare il totale al rigo RN1, colonna
4, del quadro RN.
Ritenute d’acconto
Nel rigo RL30, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle
eventualmente sospese) sui compensi
e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre
ritenute, al rigo RN23, colonna 2,
del quadro RN.
3. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Generalità
In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata
indicati negli artt. 7, comma
3, 15, comma 1, lett. f), e 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale
percepiti all’estero, ai quali si applica
la disposizione dell’art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4
del D.Lgs. 1° aprile 1996, n.
239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in
questo quadro va tenuto presente il
diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o
meno conseguiti nell’esercizio di imprese
commerciali:
- se percepiti nell’esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l’ammontare conseguito o imputato nell’anno in cui avviene il conseguimento o l’imputazione;
- se percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.
Il quadro si articola in undici sezioni.
SEZIONE I
INDENNITÀ E
ANTICIPAZIONI DI CUI
ALLE LETTERE D), E), F)
DELL’ART. 17, DEL TUIR
Nella Sezione I vanno indicate:
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva, ai sensi dell’art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.
- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
- nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2004;
- nella colonna 3, l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2004 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l’importo di colonna 3;
- nella colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2004 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
SEZIONE II
INDENNITÀ,
PLUSVALENZE E REDDITI
DI CUI ALLE LETTERE G),
G-BIS), H), I), L) E N)
DELL’ART. 17,
COMMA 1, DEL TUIR
Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di
seguito elencate (si ricorda che per i
seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione
ordinaria):
- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce “Calcolo delle plusvalenze”);
- le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce “Indennità di esproprio”);
- le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.
Ciò premesso, nei righi da RM3 a RM7, indicare:
- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
- nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella colonna 3, l’ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella colonna 4, l’importo delle ritenute subite nel 2004 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).
SEZIONE III
IMPOSTE E
ONERI RIMBORSATI
Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri, compreso
il CSSN e l’ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito
della detrazione in periodi di imposta
precedenti e che nell’anno 2004 sono state oggetto di sgravio, rimborso o
comunque di restituzione
(anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di
terzi. Non vanno indicate in questa
sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione,
rimborsate per effetto di contributi
o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non
spetta la detrazione d’imposta
o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo.
Ciò premesso, nel rigo RM8 indicare:
- nella colonna 1, l’anno in cui si è fruito della detrazione dall’imposta;
- nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione;
- nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).
- i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
- la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all’importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
- i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all’ammontare dell’IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all’acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.
Vedere in APPENDICE, voce “Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari”
Nel rigo RM9 indicare:
- nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).
SEZIONE IV
REDDITI PERCEPITI
IN QUALITÀ DI EREDE
O LEGATARIO
Nella Sezione IV vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno
percepito nel 2004 in caso di morte
dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi
di cui all’art. 17, comma 1, lett. a),
a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare
le ritenute alla fonte, nonché i ratei
di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti
dagli eredi o dai legatari. I trattamenti
di fine rapporto e le indennità indicati nell’art. 17, comma 1, lett. a), del
TUIR, erogati da soggetti non
obbligati all’effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati
nella Sezione XI del presente quadro.
In tal caso, nel rigo RM24, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito
spettante all’erede e nella colonna
5 il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo
le disposizioni proprie della categoria
di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione
separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto
condizione sospensiva o in favore di nascituri
non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di
cui all’art. 7, comma 3, del
TUIR, i quali, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in
via provvisoria tassati separatamente
con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio
dopo l’accettazione dell’eredità.
Ciò premesso, compilare i righi RM10 e RM11, indicando:
- nella colonna 1, l’anno di apertura della successione;
- nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella colonna 3, la quota dell’imposta sulle successioni;
- nella colonna 4, le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).
SEZIONE V
REDDITI DI CAPITALE
SOGGETTI AD
IMPOSIZIONE
SOSTITUTIVA
Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da
quelli che concorrono a formare il
reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez.
I), percepiti direttamente dal contribuente
senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad
imposizione sostitutiva nella stessa
misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui
redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva e in tal caso compete il credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e
da contratti di associazione in partecipazione)
qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere
assoggettati a tassazione
ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura
qualificata dovranno essere indicati
nel quadro RL, Sezione I.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva
prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n.
239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel
periodo di possesso e incassata,
in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle
disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato
D. Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione
ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 23 dicembre 1999,
n. 505, i proventi di cui alla
lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati, valutando le somme
impiegate apportate o affidate
in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente secondo il
cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione
devono essere effettuati con i termini
e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente
dichiarazione.
Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:
- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
- nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”);
- nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
- nella colonna 5, l’imposta dovuta.
Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:
- nella colonna 1, l’ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella colonna 2, l’imposta dovuta.
SEZIONE VI
RIEPILOGO DELLE
SEZIONI DA I A V
La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i
redditi soggetti a tassazione separata
esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei
redditi e non sono soggetti a ritenuta
alla fonte, l’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla L. 28 febbraio 1997, n.
30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante
utilizzo del mod. F24, utilizzando
il codice tributo 4200, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti
redditi, ove non siano stati assoggettati
a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003. È importante sapere che l’acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica l’imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell’imposta a titolo definitivo.
Ciò premesso, nel rigo RM14, indicare:
- a colonna 1, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
- a colonna 2, l’acconto dovuto determinato applicando l’aliquota del 20 per cento all’ammontare imponibile dei redditi indicato nella colonna 1.
Redditi a tassazione ordinaria
Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l’opzione;
- nella colonna 2, l’ammontare delle ritenute relative a tali redditi.
SEZIONE VII
PROVENTI DERIVANTI DA
DEPOSITI A GARANZIA
Nella Sezione VII vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di
valori mobiliari e di altri titoli diversi
dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato,
a garanzia di finanziamenti concessi
a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il
tramite di banche o di altri intermediari
finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta
la somma del 20 per cento,
anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro
tipo di prelievo per essi previsto.
Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il
versamento delle imposte risultanti
dalla dichiarazione modello UNICO 2005 Persone Fisiche.
Ciò premesso, nel rigo RM16, indicare:
- nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella colonna 2, l’importo della somma dovuta.
Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE le voci “Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti” e “Versamenti”, nonché il paragrafo sulle rateizzazioni nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1
SEZIONE VIII
REDDITI ASSOGGETTATI
A TASSAZIONE
SEPARATA DERIVANTI
DA PARTECIPAZIONE
IN IMPRESE ESTERE
(REGIME CFC)
La presente sezione deve essere compilata:
- dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2005;
- dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia
stato imputato il reddito di una CFC.
- nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella “Mod.N.” posta in alto a destra di ogni quadro.
Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:
- in colonna 1, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in colonna 2: – nell’ipotesi a), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nella CFC; – nell’ipotesi b), il reddito imputato dal soggetto di cui all’art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili; – nell’ipotesi c), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all’art. 116 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra (RN6, colonna 4) e (RN5, colonna 4) e comunque non inferiore al 27 per cento;
- in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in colonna 5, l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell’importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
- in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
- in
colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di una CFC, per i quali si rende necessario l’utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati; - in colonna 2, l’importo degli acconti versati con mod. F24. (Per il calcolo degli acconti vedi Appendice alla voce “Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)”);
- in colonna 3, l’importo da versare, corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2.
I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell’imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo al primo acconto, il codice tributo 4723.
SEZIONE IX
PREMI PER ASSICURAZIONI
SULLA VITA NEI CASI DI
RISCATTO DEL CONTRATTO
NEL CORSO DEL
QUINQUENNIO
Nella Sezione IX va indicato l’ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita
del contribuente, relativamente
ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, per i quali si è fruito della
detrazione dall’imposta, da assoggettare
a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque
anni successivi alla data
della sua stipulazione.
Ciò premesso, nel rigo RM19, indicare:
- nella colonna 1, l’anno d’imposta relativo all’ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
- nella colonna 2, l’ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d’imposta;
- nella colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2004 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall’impresa assicuratrice.
SEZIONE X
RIVALUTAZIONE DEL
VALORE DEI TERRENI
AI SENSI DELL’ART. 2,
D.L. N. 282/2002 E
SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Nella Sezione X vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1,
lett. a) e b) del TUIR rideterminati
ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con
modificazioni dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni
previste dall’art. 7, legge n.
448 del 2001.
Nei righi da RM20 a RM23 devono essere distintamente indicate, per il periodo
d’imposta 2004, le operazioni
relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni
agricoli e dei terreni oggetto di
lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla
base di una perizia giurata di stima ed
è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva del 4% su
tale importo.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1°
gennaio 2003, indicando in colonna
1 il codice 1, ovvero i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2003,
indicando in colonna 1 il codice 2,
per i quali l’imposta sostitutiva è stata versata nel corso del 2004.
Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve
essere indicata negli appositi
campi dei quadri RL e/o RM.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una
perizia giurata di stima, ciascun
comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha
effettuato il versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve
essere distintamente indicato il valore
del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva
dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella colonna 1:
- il codice 1 se la rivalutazione del terreno è riferita al 1° gennaio 2003;
- il codice 2 se la rivalutazione del terreno è riferita al 1° luglio 2003.
- nella colonna 2, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 4, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella colonna 5,deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.
SEZIONE XI
REDDITI CORRISPOSTI
DA SOGGETTI NON
OBBLIGATI PER LEGGE
ALLA EFFETTUAZIONE
DELLE RITENUTE
D’ACCONTO
Nella Sezione XI vanno indicati i redditi erogati da un soggetto che non riveste
la qualifica di sostituto d’imposta
assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto
(TFR) e gli arretrati di lavoro
dipendente percepiti ad esempio da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti
(contratti di collaborazione
domestica).
Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità e le anticipazioni percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) imponibile è
utile sapere che i decreti legislativi
18 febbraio 2000 n. 47 e 12 aprile 2001 n.168, hanno previsto una diversa
modalità di determinazione
del TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo
dell’ammontare imponibile è
necessario distinguere la quota di TFR maturato sino al 31 dicembre 2000 dalla
quota di TFR maturato a partire
dal 1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo
stesso o da diversi datori di lavoro è
necessario compilare distinte sezioni XI (utilizzando più moduli del quadro RM).
Quota di TFR maturato sino al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l’ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il diritto alla percezione è sorto entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 18) . Per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.
Quota di TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001: l’importo maturato deve
essere considerato al netto delle
rivalutazioni già assoggettate (o da assoggettare) ad imposta sostitutiva
dell’11 per cento (colonne da 19 a 36).
È prevista una detrazione d’imposta pari a euro 61,97 per ciascun anno (TFR
liquidati a seguito della cessazione
dei rapporti di lavoro intervenuta nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre
2005, art. 11, comma
5, del D.Lgs. n. 47 del 2000). Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo
determinato di durata effettiva non superiore a due anni, è riconosciuta una
ulteriore detrazione dall’imposta
di euro 61,97 annue.
Per i periodi inferiori all’anno le suddette detrazioni devono essere rapportate
al relativo numero di mesi; se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria, le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.
Nel rigo RM24, indicare le somme percepite nel corso del 2004 a titolo di
trattamento di fine rapporto e le
altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque
percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del
rapporto di lavoro dipendente.
Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che
ha dato origine al TFR, in particolare:
- nella colonna 1, la data di inizio del rapporto di lavoro;
- nella colonna 2, la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- nella colonna 3, il periodo compreso tra l’inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi.
- nella colonna 4 indicare la percentuale del reddito spettante all’erede;
- nella colonna 5 indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;
TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 (colonne da 6 a 18)
- nella colonna 6 indicare l’ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
- nella colonna 7 indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2004 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
- nella
colonna 8 indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 9 indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
- nella colonna 10 indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
- colonna 11 indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
- nella colonna 12 indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando nella successiva colonna 13 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
- nella colonna 14 indicare l’importo delle deduzioni complessivamente spettanti sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 11, 12 e 13). La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
(309, 87 x 2) + (309,87 x 3/12) + 309,87 x 50%
- nella colonna 15 indicare il risultato della seguente operazione:
- nella colonna 16 indicare l’importo dell’acconto dovuto determinato applicando l’aliquota del 20 per cento all’imponibile riportato a colonna 15. Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo dell’acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4;
- nella colonna 17 indicare l’ammontare complessivo degli acconti e delle anticipazioni di TFR (riferite al TFR maturato fino al 31 dicembre 2000) erogate in anni precedenti;
- nella colonna 18 indicare l’ammontare complessivo degli acconti e delle anticipazioni relative alle altre indennità erogate in anni precedenti;
colonna 7 – colonna 14 + colonna 9
se il risultato è minore di zero indicare zero;
TFR ed altre indennità maturate al 1°/1/2001 (colonne da 19 a 36)
- nella colonna 19 indicare l’ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
- nella colonna 20 indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2004 e riferito al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
- nella
colonna 21 indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 22 indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
- nella
colonna 23 indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 24 indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno, per i quali spetta la detrazione di euro 61,97. Si precisa che in tale colonna e nella successiva colonna 25 non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. in caso di infortunio o gravidanza);
- nella colonna 25 indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale per i quali spetta la detrazione di euro 61,97, specificando nella successiva colonna 26 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
- la casella 27 deve essere barrata se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni anche nel caso in cui siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell’art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni;
- nella colonna 28 indicare l’imponibile del TFR riferito all’importo maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché quello relativo alle altre indennità;
- nella colonna 29 indicare il 20 per cento dell’imponibile riportato nella colonna 28;
- nella colonna 30 indicare l’importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1° gennaio 2001 (colonne 24, 25 e 26). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio, se è stato indicato nella colonna 24 due anni e tre mesi, nella colonna 25 un anno e sei mesi e nella colonna 26 la percentuale del 50%, l’importo da indicare nella colonna 30 sarà pari a euro 186,00
- nella
colonna 31 indicare il risultato della seguente operazione:
colonna 29 – colonna 30
se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo dell’acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4; - nella colonna 32 indicare l’ammontare complessivo degli acconti e delle anticipazioni di TFR (riferite al TFR maturato dal 1° gennaio 2001) erogate in anni precedenti;
- nella colonna 33 indicare l’ammontare complessivo degli acconti e delle anticipazioni relative alle altre indennità erogate in anni precedenti;
- nella
colonna 34 indicare l’ammontare complessivo degli acconti di imposta
versati negli anni precedenti.
Pertanto, tale colonna deve essere compilata in caso di erogazione in anni precedenti di anticipazioni o acconti di TFR per i quali è stato versato l’acconto del 20 per cento; - nella colonna 35 indicare l’importo complessivo della rivalutazione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell’art. 2120 c.c. sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 11 per cento;
- nella colonna 36 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento calcolata sull’importo di colonna 35.
dato da (61,97 x 2) + (61,97 x 3/12) + (61,97 x 50%) + (61,97 x 6/12 x 50%);
Nel rigo RM25, indicare:
- nella colonna 1 l’importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
- nella colonna 2, indicare il 20 per cento dell’importo di colonna 1.
Nel rigo RM26, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
- nella colonna 1, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2004;
- nella colonna 2, l’importo delle somme percepite nell’anno;
- nella colonna 3, l’ammontare complessivo dell’importo maturato;
- nella colonna 4, indicare il 20 per cento dell’importo di colonna 2.
4. QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
SEZIONE I
PLUSVALENZE
ASSOGGETTATE AD
IMPOSTA SOSTITUTIVA
La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in
Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria
indicati nell’art. 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva
nella misura del 12,50 per cento.
Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura
finanziaria prodotti in Italia dai
soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi
diversi di natura finanziaria dei soggetti
non residenti ”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono
quelli derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società (ovvero di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare) nonché di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. cquinquies).
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e
c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie
o dei rapporti ivi indicati
sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di
cessione a titolo oneroso (art. 67,
comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni
che non rappresentino una partecipazione
al capitale o al patrimonio della società emittente estera e che, pertanto, non
siano inquadrabili tra
quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del
predetto art. 67, rientrano nell’ambito
applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle
stesso articolo.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni ”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68,
comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito (ovvero la somma o il valore normale
dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di
ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le
commissioni d’intermediazione,
la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore
definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo
successorio si assume come costo il valore
normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte
successivamente alla data del 25 ottobre
2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del
donante e, cioè, quello che il
donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare
l’attività finanziaria di cui abbia
il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la
dichiarazione di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”)
di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23
novembre 2001, n. 409,
in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l’importo
indicato nella stessa dichiarazione.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche
dei versamenti, in denaro o in natura,
a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati
nei confronti della società da
parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il comma 6
dell’art. 68 del TUIR stabilisce che
il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal
modo i redditi della società già tassati in
capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da
cessione.
Il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo
effettivo e, quindi, senza procedere
all’adeguamento di cui all’abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo
fiscalmente riconosciuto si assume tenendo
conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora
il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5
della legge n. 448 del 2001 e
dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il
contribuente utilizza il valore rideterminato
della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze
derivanti dalla cessione a termine
di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al
cambio a pronti vigente alla data
di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e
conti correnti, la base imponibile è
pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della
valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato
sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal
contribuente. Qualora non sia possibile
determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al
minore dei cambi mensili
determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la
plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a
titolo oneroso di titoli diversi da
quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione
ed il costo di acquisto, calcolato
sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente
inerenti. Qualora la cessione derivi
dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata
tenendo conto del premio pagato
o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al
corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7
dell’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo
percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non ancora riscossi
e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione
non periodica (proventi
degli organismi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si
applica tuttavia agli utili derivanti
dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società in
quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha
materialmente riscossi, anche se tale
soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della
delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze
derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo
di acquisto, le stesse sono
determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di
natura finanziaria sono costituiti dal risultato
che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o
negativi, che degli altri proventi
ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno
dei rapporti di cui alla
citata disposizione dell’art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione
sia dei differenziali positivi
e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto
rientrante nell’ambito della disposizione
in rassegna. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, non è sufficiente che in
relazione ai differenziali,
proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o
abbia incassato delle somme,
essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della
definitività, in quanto il contratto
sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la
consegna dell’attività sottostante sia
eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del
differenziale, il provento imponibile
va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le
plusvalenze derivanti dalla cessione
a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita
complessivamente realizzata mediante
l’utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti
nell’ambito applicativo dell’art.
67, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e
riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo
che differenziale, in quanto anch’essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai
sensi del comma 8 dell’art.
68 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o
la perdita nel periodo
d’imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d’imposta in
cui l’opzione è stata esercitata
ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire
meno dell’opzione che può
considerarsi effettivamente compiuta l’operazione economica ad essa sottesa.
L’applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui
l’opzione sia stata chiusa anticipatamente
mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza,
come pure nel caso
in cui l’opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini
dell’imputazione dei premi non è necessario
attendere la scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto
d’opzione, in quanto con il verificarsi
di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità
come proventi o per la loro
deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati
mediante la cessione a titolo
oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
la cessione a titolo oneroso ovvero
il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli
realizzati mediante rapporti attraverso
cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un evento incerto di cui
all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell’art. 68
del TUIR stabilisce che i redditi
in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti (ovvero le somme rimborsate)
ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere
inerente alla loro produzione,
con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non
è ammessa la deducibilità
delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a
quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale
situazione sia evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è
verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate,
titoli non partecipativi, certificati,
valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non
possono essere portate in deduzione
dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel
quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei
relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta,
all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione I
I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze e altri
redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non
partecipativi, certificati, valute,
metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui
corrispettivi siano stati percepiti nel corso
del 2004.
Nel rigo RT1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate, dalla
cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali
positivi e altri proventi.
La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto
abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001
e dell’art. 2 del D.L. n.
282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT2, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente
riconosciuto dei titoli, valute, metalli
preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite,
tenendo conto anche delle
disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997
qualora il contribuente se ne sia avvalso
ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della
documentazione attestante il costo
di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo
indicato nel rigo RT1.
ATTENZIONE. Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di
partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di
stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive
modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente
il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto
tra il corrispettivo di vendita e il valore
di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale
anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’imponibile che si ottiene per differenza tra
l’importo del rigo RT2, colonna
2, e quello del rigo RT1.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare
zero nella colonna 2. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima
categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato
nella colonna 5 del rigo RT10. Tali
minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze,
indicate nelle Sezioni II e III del
presente quadro.
Nel rigo RT4, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT32 del
quadro RT del Modello UNICO
2004 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate
nella presente Sezione.
Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze
certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna
1).
La somma degli importi di cui ai righi RT4, e RT5, colonna 2, non può essere
superiore all’importo di cui al rigo
RT3, colonna 2.
Nel rigo RT6, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT3, colonna 2, e
gli importi dei righi RT4 e RT5, colonna
2.
Nel rigo RT7, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento
dell’importo di rigo RT6.
Nel rigo RT8, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla
precedente dichiarazione fino a concorrenza
dell’importo indicato nel rigo RT7. A tal fine si deve tener conto
dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva
riportata nel rigo RX7, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2004 Persone
fisiche, al netto dell’importo
già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT9, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari
alla differenza tra l’importo del
rigo RT7 e l’importo del rigo RT8.
Nel rigo RT10, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali
quote residue delle minusvalenze
risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2000, 2001, 2002,
2003 e dalla presente dichiarazione,
che non si sono potute compensare nella presente Sezione.
SEZIONE II
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in
Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria
indicati nell’art. 67, comma 1,
lettera c) del TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 40 per cento
del loro ammontare. Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi
diversi di natura finanziaria prodotti
in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e
redditi diversi di natura
finanziaria dei soggetti non residenti”. Si tratta delle plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate (partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino
una percentuale superiore al 2 o al
20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero
al 5 o al 25 per cento del capitale
o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani
o esteri o di altre partecipazioni) costituite dalla cessione di azioni, diverse
dalle azioni di risparmio, e
di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di
persone ed equiparate residenti nel
territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e
professionisti), delle società ed enti commerciali
residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti
nel territorio dello Stato (nel
cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e
gli enti non commerciali). Sono
assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate quelle realizzate mediante la
cessione di strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente
dalla partecipazione ai risultati
economici della società (ovvero di società appartenenti allo stesso gruppo o
dell’affare) quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio, e di contratti di associazione in
partecipazione e di cointeressenza
qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto
contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i
cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto
sia superiore al 25 per cento
dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare,
del diritto di usufrutto e della nuda
proprietà, si veda la voce di Appendice “Cessione di diritti reali di godimento
relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano
i criteri previsti dall’articolo 68,
illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla
sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al
comma 3 dell’articolo 68 del
TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle
plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato
algebricamente al 40 per cento delle
relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni
qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare
integralmente il reddito complessivo
del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti
in Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze emanato ai sensi dell’articolo
167, comma 4, del TUIR. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere
compilata la Sezione
III del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a
quello delle plusvalenze (o redditi), indicate
nella presente sezione, il 40 per cento dell’eccedenza è portata in deduzione,
fino a concorrenza, dal
40 per cento delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il
quarto, a condizione che tale situazione
sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non
possono essere portate in deduzione
dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel
quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei
relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta,
all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione II
I righi da RT11 a RT17 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito
imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono
stati percepiti nel corso del 2004.
Nel rigo RT11, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di
partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT12 va barrata nel caso in cui un soggetto
abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001
e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT12, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni
e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo
conto anche delle disposizioni
di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il
contribuente se ne sia avvalso ovvero
del costo rideterminato.
ATTENZIONE. Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di
partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di
stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive
modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente
il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il
confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò
vale anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT13, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene
per differenza tra l’importo del rigo
RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare
zero nella colonna 2. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima
categoria realizzate nei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella
colonna 5 del rigo RT24. Tali minusvalenze
non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle
Sezioni I e III del presente quadro.
Nel rigo RT14, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT31 del quadro RT del Modello UNICO 2004 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
ATTENZIONE. Poiché le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate esposte nella precedente dichiarazione possono essere utilizzate nella II e nella III sezione del presente quadro, la somma di quanto indicato nei righi RT14 e RT21 non potrà essere superiore alla somma degli importi indicati nelle colonne del rigo RT31 del modello Unico 2004.
Nel rigo RT15, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT13, colonna 2 e
quello del rigo RT14.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT24, suddivise per
ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT16, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare
nel quadro RN, nel rigo RN1,
colonna 4, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT15.
Nel rigo RT17, indicare l’imposta sostitutiva corrisposta nella misura del 12,50
per cento anche mediante un
intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.Lgs. n. 461 del 1997.
SEZIONE III
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE IN SOCIETÀ
O ENTI RESIDENTI O
LOCALIZZATI IN STATI O
TERRITORI AVENTI
UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in
Italia per dichiarare le plusvalenze ed
i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da
partecipazioni in società o enti residenti
o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ed
individuati nel D.M. 21 novembre 2001, le
quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100
per cento del loro ammontare.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione
sia relativa ad un soggetto
residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile
dimostrare, tramite interpello da inoltrare
all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non
sia conseguito l’effetto di localizzare
i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
si rinvia a quanto illustrato nella sezione II.
Modalità di compilazione della sezione III
I righi da RT18 a RT23 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito
imponibile relativo alle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate, derivanti da partecipazioni in
società o enti, residenti o localizzati
in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list”, i cui corrispettivi
sono stati percepiti nel corso del 2004.
Vedere in APPENDICE la voce “Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato”
Nel rigo RT18, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di
partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT19 va barrata nel caso in cui un soggetto
abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001
e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT19, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni
e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla
disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio
qualora il contribuente se ne sia
avvalso ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE. Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di
partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di
stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive
modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente
il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto
tra il corrispettivo di vendita e il valore
di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale
anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT20, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene
per differenza tra l’importo del rigo
RT18 e quello del rigo RT19, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare
zero nella colonna 2. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima
categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel
rigo RT25. Tali minusvalenze non
possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I
e II del presente quadro.
Nel rigo RT21, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT31
del quadro RT del Modello
UNICO 2004 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze
derivanti da partecipazioni
qualificate della presente sezione.
ATTENZIONE. Poiché le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate esposte nella precedente dichiarazione possono essere utilizzate nella II e nella III sezione del presente quadro, la somma di quanto indicato nei righi RT14 e RT21 non potrà essere superiore alla somma degli importi indicati nelle colonne del rigo RT31 del modello Unico 2004.
Nel rigo RT22, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT20, colonna 2 e
quello del rigo RT21. Tale importo
costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro
RN, nel rigo RN1, colonna 4.
Nel rigo RT23, indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per
cento, anche mediante un intermediario
(imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461
del 1997.
Minusvalenze non compensate nell’anno
Nel rigo RT24, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo
d’imposta, le eventuali quote residue
delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
2000, 2001, 2002, 2003
che non si sono potute compensare nella Sezione II e III, e nella colonna 5 le
minusvalenze della sez. II derivanti
dalla presente dichiarazione.
Nel rigo RT25, riportare le minusvalenze indicate nella colonna 1 del rigo RT20
della sez. III.
Riepilogo delle compensazioni
Nel rigo RT26, colonna 2, indicare l’ammontare dell’eccedenza d’imposta
sostitutiva risultante dalla precedente
dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello
UNICO 2004, specificando
nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, utilizzando il
modello F24.
Nel rigo RT27, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva a
credito risultante dalla somma degli
importi dei righi RT17 e RT23, nonché dell’eccedenza d’imposta sostitutiva
risultante dalla precedente dichiarazione
non compensata con il modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale
importo deve essere
riportato nel quadro RX.
RIDETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE
PARTECIPAZIONI DI CUI
ALL’ART. 67, COMMA 1,
LETT. C E C-BIS DEL TUIR AI
SENSI DELL’ART. 2
DEL D.L. N. 282 DEL 2002
E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Nei righi da RT28 a RT32 devono essere distintamente indicate le operazioni
poste in essere ai sensi dell’art.
2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in
legge 21 febbraio 2003, n.
27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5
della legge 28 dicembre 2001 n.
448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o
diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2003 ovvero del 1° luglio 2003 per le quali
il valore di acquisto
è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato
effettuato nel corso del 2004
il relativo versamento dell’imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).
Si fa presente, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali
partecipazioni dovrà essere regolarmente
indicata nelle apposite sezioni I, II o III del quadro RT qualora il relativo
corrispettivo sia stato percepito nel corso
del 2004.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più partecipazioni, quote o
diritti deve essere distintamente
indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la
corrispondente imposta sostitutiva dovuta
su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati
più modelli RT.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella colonna 1:
- il codice 1 se la rideterminazione del valore della partecipazione è riferita al 1° gennaio 2003;
- il codice 2 se la rideterminazione del valore della partecipazione è riferita al 1° luglio 2003;
- nella colonna 2, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella colonna 3, l’aliquota:
- del 4% per le partecipazioni qualificate;
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella colonna 4, l’imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 4 è parte di un versamento cumulativo.