Parte II - Istruzioni per la compilazione dei prospetti vari

  1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
  2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO
  3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Generalità
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps.

SEZIONE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all’Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2004. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Per l’anno 2004:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.889,00 (reddito minimale);
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 63.138,00 (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 82.401,00, non può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.
Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
  • per la Gestione Artigiani:
    • 17,00 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.889,00 ed euro 37.883,00;
    • 18,00 per cento per i redditi superiori ad euro 37.883,00 fino al massimale di euro 63.138,00 o fino al massimale di euro 82.401,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
  • per la Gestione Commercianti:
    • 17,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.889,00 ed euro 37.883,00;
    • 18,39 per cento per i redditi superiori ad euro 37.883,00 fino al massimale di euro 63.138,00 o fino al massimale di euro 82.401,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
      Si ricorda che coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.

Come si compila la Sezione I
Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.
Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.
Nel rigo RR1 riportare il codice azienda attribuito dall’Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).
La casella “Attività particolari” deve essere compilata con le seguenti modalità:

  • indicare il codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere;
  • indicare il codice 2 qualora il contribuente svolga l’attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

I righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori.
Il titolare dell’impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori.
Ciascun rigo è predisposto per l’indicazione di tre gruppi di dati:

  1. le colonne da 1 a 11 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
  2. le colonne da 12 a 23 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
  3. le colonne da 24 a 36 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non devono indicare alcun dato nelle colonne da 12 a 23 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 11 e da 24 a 36.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:

  • a colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
  • a colonna 2 indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all’anno 2004 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
  • a colonna 3, il totale dei redditi d’impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l’anno 2004, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. Qualora l’importo da indicare è negativo (perdita di impresa), la colonna non va compilata;
  • la colonna 4 deve essere compilata dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 33 del D.L. 269 del 2003.
Per tali soggetti è previsto che non siano dovuti i contributi previdenziali per la quota parte di reddito eccedente quello minimo di riferimento, costituita dal reddito d’impresa minimo concordato riferito al 2003 aumentato del 3,5%.
Tuttavia, il contribuente può decidere comunque di versare i contributi relativi alla quota che eccede il predetto reddito minimo concordato.
Nella colonna 4 indicare l’ammontare complessivo del reddito che si intende assoggettare a contribuzione.
Qualora il reddito d’impresa indicato a colonna 3 non sia superiore al reddito minimale ai fini INPS, la presente colonna non deve essere compilata. Si precisa che l’importo di questa colonna non può in alcun caso essere superiore a quanto indicato nella colonna 3.

ESEMPIO
Reddito di riferimento = 31.050 (reddito 2003 = 30.000 aumentato del 3,5%)
Reddito di impresa risultante dalla presente dichiarazione = 35.000
Quota eccedente il reddito di riferimento = 3.950 (35.000 – 31.050)

  1. nel caso in cui il contribuente intenda assoggettare a contribuzione soltanto il reddito minimo di riferimento, deve riportare a colonna 3 l’importo di euro 35.000 e nella colonna 4 l’importo di euro 31.050;
  2. nel caso in cui, invece, il contribuente intenda assoggettare a contribuzione un importo pari a euro 33.000, deve riportare a colonna 3 l’importo di euro 35.000 e nella colonna 4 l’importo di euro 33.000.
  • nelle colonne 5 e 6, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2004 (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
  • a colonna 7, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
  • a colonna 8, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:
    1. Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
    2. Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 17,00 si riduce al 14,00 per gli artigiani e dal 17,39 al 14,39 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
    3. Art. 3, comma 9, L. 448/98 e successive modificazioni. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti, per i primi tre anni successivi all’iscrizione, dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni negli anni 1999, 2000, 2001;
    4. Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di cui al punto C.
    Se nel corso dell’anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 11;
  • in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 8, 9 e 10 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;
  • nelle colonne 9 e 10, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12);
  • a colonna 11, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell’anno; naturalmente la casella deve essere barrata solamente nei righi successivi al primo;
  • a colonna 12, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 24), in tale colonna va indicato l’importo corrispondente al predetto minimale.
    Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
  • a colonna 13, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 12, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 8. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
  • a colonna 14, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
  • a colonna 15, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
  • a colonna 16, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 14 e 15), sommando anche i contributi con scadenze successive all’atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2005 PF;
  • a colonna 17, indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
  • a colonna 18, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 23 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2004 PF;
  • a colonna 19, indicare la parte del credito già esposto a colonna 18 e compensato nel modello F24;

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 13 + col. 14 + col. 15 – col. 16 – col. 17 – col. 18 + col. 19

  • se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 20;
  • se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nella colonna 21;
  • alle colonne 22 e 23, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 21 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. Si precisa che il credito di colonna 23 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24;
  • a colonna 24, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 63.138,00.
    Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.
    Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 7 barrata), il massimale è di euro 82.401,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
    Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (casella del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito (salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla colonna 4 per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale) e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
  • a colonna 25, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 8.
    Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
  • a colonna 26, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
  • a colonna 27, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
    Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devono indicare in tale campo anche l’importo versato per il contributo di maternità;
  • a colonna 28, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto di presentazione del modello UNICO 2005 PF;
  • a colonna 29, indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
  • a colonna 30, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 35 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2004 PF
  • a colonna 31, indicare la parte del credito già esposto a colonna 30 e compensato nel modello F24;
  • al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 25 + col. 26 – col. 27 – col. 28 – col. 29 – col. 30 + col. 31

  • se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 32;
  • se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nella colonna 33;
  • a colonna 34 indicare l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
  • La somma degli importi delle colonne 33 e 34 deve essere ripartita tra le colonne 35 e/o 36 e pertanto riportare:
    • a colonna 35 il credito di cui si chiede a rimborso;
    • a colonna 36 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’INPS.
    • Si precisa che il credito di colonna 36 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.

    Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

    Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:

    • a colonna 1 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 33 di tutti i righi compilati;
    • a colonna 2 riportare la somma degli importi indicati alla colonna 34 di tutti i righi compilati;
    • a colonna 3 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 22 e 35 di tutti i righi compilati;
    • a colonna 4 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 23 e 36 di tutti i righi compilati.

    Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.
    Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni.
    Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti ”.

    SEZIONE II
    CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS
    La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

    Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).
    La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

    Per l’anno 2004 il contributo, entro il massimale di euro 82.401,00, deve essere calcolato applicando all’imponibile le seguenti aliquote:

    • 10 per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità);
    • 15 per i professionisti titolari di pensione diretta;
    • 17,80 per i professionisti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria per i redditi fino a euro 37.883,00 e 18,80 per la quota di reddito eccedente euro 37.883,00.

    ESEMPIO
    Per un reddito di 50.000,00, sull’importo di euro 37.883,00 deve essere applicata l’aliquota del 17,80 e sui restanti euro 12.117,00 l’aliquota del 18,80.

    Ne righi RR5 e RR6 devono essere riportati i seguenti dati:

    • a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al netto dell’importo di euro 12.889,00, per il quale l’amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all’anno la somma di euro 12.889,00, deve essere rapportata a mese;
    • la casella di colonna 2, deve essere barrata dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 33 del D.L. 269 del 2003 e che non hanno assoggettato a contribuzione, in tutto o in parte, la quota di reddito eccedente quello minimo di riferimento;
    • nelle colonne 3 e 4, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e “al mese”;
    • a colonna 5, indicare il codice corrispondente all’aliquota applicata; in particolare:
      1. aliquota del 10%;
      2. aliquota del 15%;
      3. aliquota del 17,80% per i redditi fino a euro 37.883,00 e del 18,80% per la quota eccedente tale importo;
    • la compilazione della colonna 6, è riservata agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l’intero anno);
    • a colonna 7, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l’aliquota di colonna 5;
    • a colonna 8, l’acconto versato.

    Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 17,80% al 10%) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6.
    Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, e il codice C .
    Nel rigo RR6 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 82.401,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR5 e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 27.467,00, e ad euro 54.934,00.
    Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 82.401,00.
    Nel rigo RR7 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 7 e 8.
    Nel rigo RR8 riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR11, colonna 2 del quadro RR del modello UNICO 2004 PF.
    Nel rigo RR9 riportare la parte del credito già indicato al rigo RR8 compensata con il Mod. F24.

    Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

    RR7 col. 7 – RR7 col. 8 – RR8 + RR9.

    • se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR10;
    • se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nella colonna 1 del rigo RR11.
    Nella colonna 2, indicare l’eccedenza di versamento a saldo ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
    La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:
    • a colonna 3 il credito di cui si chiede a rimborso;
    • a colonna 4 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’INPS.

    Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR7 a RR11 solo nel primo quadro.
    Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti”.

    2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO
    Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

    a) i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell’ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero;

    b) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l’ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno non siano intervenute movimentazioni.
    Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
    Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).

    Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all’estero, soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
    Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR;

    Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW
    Attività finanziarie estere (emesse da non residenti,  compresi titoli pubblici) – in ogni caso
    Immobili all’estero – se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto
    – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
    Preziosi ed opere d’arte – solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
    Attività finanziarie italiane (emesse da residenti,  compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di stato) – in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all’articolo 67,  comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
    Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti  – qualora il contratto non è concluso per il tramite  di intermediario finanziario italiano o non sia stato  conferito ad un intermediario italiano incarico di incassare i proventi


    c) i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

    Si precisa che l’obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

    L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

    Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all’intero anno solare.

    Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 7 febbraio 2005, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
    Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
    Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.
    Si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
    Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza.

    Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2005 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
    Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2005, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2005 Persone fisiche debitamente compilato.
    Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

    Il presente modulo si compone di tre sezioni:

    • nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
    • nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero al termine del periodo di imposta;
    • nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

    SEZIONE I
    TRASFERIMENTI DA O VERSO L’ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
    Nella Sezione I indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

    • nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l’operazione;
    • nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:
      • 1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
      • 2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
    • nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:
      1 se denaro;
    • 2 se altro mezzo;
    • nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero” posta in APPENDICE;
    • nella colonna 8, la data dell’operazione;
    • nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2004, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 7 febbraio 2005, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    SEZIONE II
    INVESTIMENTI ALL’ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2004
    Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

    • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero” posta in APPENDICE;
    • nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all’estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
    • nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta.

    SEZIONE III
    TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL’ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2004
    Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull’estero, i seguenti dati:

    • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
    • 1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia; 2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero; 3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;
    • nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero” posta in APPENDICE;
    • nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
    • nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
    • nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
    • nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
    • nella colonna 8, l’importo dell’operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.
    Per le operazioni da e verso l’Italia, indicare gli estremi dell’intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.
    Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
    Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
    Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

    3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
    Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2004, per effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

    Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

    Non devono essere comunicati:

    • gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
    • gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
    • gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2004.
    Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
    In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
    In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
    Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2005, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2005 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.

    Dati identificativi del condominio
    Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

    • nel punto 1, il codice fiscale;
    • nel punto 2, l’eventuale denominazione;
    • nei punti da 3 a 5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

    Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi
    Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
    La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
    Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
    In particolare, devono essere indicati:

    • nel punto 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
    • nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
    • nei punti da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
    • nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
    • nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”);
    • nel punto 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.