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Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
Menu della sezione Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
- Il controllo delle dichiarazioni
- Le comunicazioni
- Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico
- Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
- Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata
- Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
- L'istituto del "lieve inadempimento"
- Rateizzazione delle somme dovute
- Per saperne di più
Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
Se il contribuente riconosce la correttezza degli esiti del controllo
Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.
- La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.
In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario. - La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione. - Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti
Il termine di 30 giorni (o di 90 giorni in caso di avviso telematico all’intermediario) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-quater).
TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTO |
---|---|
Art. 36-bis |
9001 |
Art. 54-bis |
|
Art. 36-ter |
9006 |
Art. 36-bis - TFR |
9526 |
Art. 36-bis - Arretrati |
9527 |
Tipo di comunicazione | Termine * | Sanzione |
---|---|---|
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) | entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito | Nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione | 10% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3) |
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | Nessuna | |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione | 20% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3) |
* il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.
La sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 30% (art. 13 del decreto legislativo n. 471/97). Tale sanzione è ridotta alla metà (15%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Se si effettua il pagamento con ritardo inferiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Giorni di ritardo | Sanzione ordinaria | Sanzione ridotta a 1/3 (comunicazione di irregolarità |
---|---|---|
1 | 1% | 0,33% |
2 | 2% | 0,67% |
3 | 3% | 1,00% |
4 | 4% | 1,33% |
5 | 5% | 1,67% |
6 | 6% | 2,00% |
7 | 7% | 2,33% |
8 | 8% | 2,67% |
9 | 9% | 3,00% |
10 | 10% | 3,33% |
11 | 11% | 3,67% |
12 | 12% | 4,00% |
13 | 13% | 4,33% |
14 | 14% | 4,67% |
da 15-90 | 15% | 5,00% |
oltre 90 | 30% | 10,00% |
Se il contribuente ritiene che gli esiti del controllo non siano corretti
Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, può intraprendere le seguenti azioni.
- Se la comunicazione è emessa a seguito di controllo automatico, può rivolgersi:
- a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprende viene intrapreso il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo)
- alle Sezioni di assistenza multicanale, telefonando ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0697617689 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).
Per avere assistenza sulla comunicazione ricevuta è disponibile, inoltre, il servizio telematico “Civis”. Dopo aver fatto l’accesso nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (con le proprie credenziali SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi), bisogna selezionare la voce “Servizi” e scrivere “Civis” nel campo “Cerca il servizio”. Quindi, va selezionata la voce “Assistenza comunicazioni e cartelle”.
Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio per la trattazione dell’istanza, è possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sezione “Suggerimenti” dell’area riservata.
- Se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente può segnalare (all’ufficio di competenza o attraverso il canale servizio telematico “Civis”) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.
Attraverso “Civis”, inoltre, è possibile inviare, direttamente o tramite intermediario, la documentazione richiesta nella comunicazione. Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate bisogna selezionare la voce “Servizi” e scrivere “Civis”. Eseguito l’accesso, occorre selezionare la voce “Assistenza per controllo formale”. È disponibile on line una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.
Se non si possiedono le credenziali di accesso SPID, CIE e CNS, è possibile rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento (prenotazione che può essere effettuata online nella pagina “Prenotazione appuntamenti” del sito dell’Agenzia, con l’App dell’Agenzia delle entrate, o chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o il numero 06-97617689 da cellulare).
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all’ufficio dei dati non considerati.
Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all’ufficio territoriale) una parte dell’importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.