Esoneri (prestazioni sanitarie, soggetti esenti, ecc.)

No. Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto che, per i periodi di imposta dal 2019 al 2024, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS). Inoltre, l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ha previsto il medesimo divieto anche per i soggetti che, sebbene non inclusi tra quelli che inviano i dati al Sistema TS, effettuano comunque prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, il quadro normativo di riferimento sancisce il principio per cui in nessun caso deve essere emessa una fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, relativa all’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti dei consumatori finali: gli operatori sanitari devono quindi emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.

No, non deve emettere la fattura elettronica.
Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali sono sempre escluse dalla fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione. Gli operatori sanitari, pertanto, per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino.

No, non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere le seguenti diverse fattispecie:

  1. se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
    - l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    - l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
  2. qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio).

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.


L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.


Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti o non si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.