Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2023

 

Fonte normativa: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ​

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto, le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.

Possono inoltrare la segnalazione al RPCT dell’Agenzia delle entrate: i dipendenti della stessa, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Agenzia; i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Agenzia; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’Agenzia; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Agenzia; coloro che ancora non lavorano per l’Agenzia, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’Agenzia.

L’identità del segnalante è nota solo al RPCT, che ha l’obbligo di tutelarne anzitutto la riservatezza con i limiti previsti dal Decreto.

In particolare, le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte sia all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, a maggior ragione, all’accesso civico previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell’amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.

Per maggiori dettagli, prima di procedere con la segnalazione, si prega di leggere con attenzione il documento Procedura per Whistleblowing e l’informativa sulla privacy

La segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta al RPCT dell’ente nel cui contesto lavorativo il segnalante opera.

I dipendenti e i collaboratori dell’Agenzia che hanno accesso alla intranet aziendale utilizzano preferibilmente la procedura informatica presente nella home page della stessa, in quanto maggiormente idonea a garantire le tutele del segnalante.

Le altre modalità per l’invio delle segnalazioni interne al RPCT sono:

a) la posta elettronica, mediante trasmissione alla casella dedicata, accessibile solo al RPCT, ae.responsabile.anticorruzione@agenziaentrate.it;

(N.B: le segnalazioni di episodi di sospetta evasione fiscale che non vedono coinvolti dipendenti e collaboratori dell’Agenzia non vanno inviate alla casella di posta elettronica del RPCT, ma a quella della Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto segnalato, individuabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali )

b) il servizio postale. In tal caso, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” e indirizzata al “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle entrate” e contenere, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING";

c) l’incontro diretto con il RPCT, che può essere richiesto al predetto indirizzo di posta elettronica.

In ogni caso chi intende presentare una segnalazione deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.

Al fine di agevolare la corretta e completa redazione delle segnalazioni, è stato predisposto il seguente modulo:

- Modulo

- Informativa sulla Privacy

La segnalazione esterna, infine, è la comunicazione presentata all’ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è stata prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell’ANAC.