Servizi per Enti - Cooperazione informatica - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2022

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, a seguito della stipula di un’apposita Convenzione, i propri servizi in cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti in Anagrafe Tributaria.

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto legislativo n. 196/2003, i servizi di “Cooperazione informatica” hanno per oggetto comunicazioni di dati da parte dell’Agenzia a soggetti esterni, previste da una norma di legge o di regolamento.

L’ente che intende convenzionarsi, per accedere ai servizi di cooperazione informatica deve indicare, tramite l’applicativo messo a disposizione, la norma di legge o regolamento di riferimento, che prevede il diritto alla comunicazione dei dati, nonché le finalità istituzionali cui i dati richiesti sono strumentali.

Tali elementi sono essenziali per lo svolgimento dell’istruttoria volta ad individuare i servizi erogabili nonché le eventuali restrizioni che limitano la visibilità delle informazioni in relazione alla legittimità di accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria da parte dell’Ente richiedente.

Pertanto, la mancata indicazione di riferimenti di legge o regolamento o delle finalità istituzionali costituisce irricevibilità della richiesta di convenzione.

Le informazioni sui servizi di Cooperazione informatica messi a disposizione dall’Agenzia sono contenute nel Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica, disponibile durante la fase di perfezionamento della Convenzione.

L’Agenzia stipula con ciascun Ente una sola convenzione. La struttura firmataria ha l’onere di gestire gli utenti appartenenti all’Ente per il tramite delle figure di riferimento individuate al proprio interno.

Si evidenzia che non sono oggetto di cooperazione informatica i seguenti servizi:

  • Servizio di verifica del codice fiscale – verifica puntuale on line disponibile sul sito dell’Agenzia
  • Servizio di verifica della partita IVA - verifica puntuale on line disponibile sul sito dell’Agenzia
  • Servizi di “Telecontenzioso” ed “Osservatorio Entrate”, di diretta competenza del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le cui richieste di autorizzazione e/o di abilitazione degli utenti devono essere inoltrate direttamente al Dipartimento Finanze all’indirizzo di posta elettronica df.utenzeesterne@finanze.it.

Infine, si evidenzia che i Comuni possono anche accedere, per quanto di propria competenza ed in relazione alle autorizzazioni fornite dall'Agenzia:

  • alle funzionalità specifiche riservate agli Uffici Demografici;
  • ai dati dei versamenti Tares, Imu, Ici ed Iscop (per i Comuni che hanno deliberato tale imposta), ai riepiloghi contabili dei versamenti di addizionale comunale all'Irpef, ai dati dei contratti di energia elettrica, ai dati dei contratti di locazione e delle dichiarazioni di successione;
  • ai dati dei versamenti Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap solo se hanno sottoscritto con l'Agenzia la Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante l'F24.