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5.1 - Come si compilano i quadri
5. 1 Compilazione del frontespizio
Codice fiscale, dati anagrafici
di residenza e domicilio fiscale
La casella “Dichiarante” deve essere barrata nel modello presentato dal
dichiarante anche quando si presenta dichiarazione congiunta.
Se viene presentata dichiarazione congiunta, il dichiarante deve barrare le
caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il
coniuge dovrà barrare solo quella “Coniuge dichiarante”. La casella
relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta
dichiarazione congiunta.
Il codice fiscale può essere rilevato dal tesserino rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita)
indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del
codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il
contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di
studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di
nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
La residenza anagrafica deve essere indicata in ogni caso.
Se è stata variata la residenza occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730;
- il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2004 va indicato nell’apposito spazio riportando il comune e la provincia.
ATTENZIONE. Si ricorda che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificati. Pertanto, il contribuente che varia il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2004 deve indicare il domicilio precedente a tale data. |
La casella “Casi particolari addizionale regionale”
interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni
Lombardia, Puglia e Veneto che si trovano nelle condizioni riportate in
appendice alla voce “Addizionale regionale - casi particolari”.
Per i suddetti contribuenti la modalità di compilazione di detta casella si
differenzia a seconda della regione di appartenenza.
In particolare, coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e
Puglia dovranno barrare la casella, mentre coloro che hanno il domicilio nella
regione Veneto dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda
della particolare condizione in cui si trovano.
Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare
è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.
Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Addizionale regionale - casi particolari”
Dichiarazione presentata da
soggetto diverso dal contribuente
I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona
incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei
confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione
sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr.
par. 1.3 ).
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modd. 730 nei
quali devono essere riportati negli appositi spazi i codici fiscali del
contribuente (minore o tutelato) e del rappresentante o tutore.
Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:
- barrare la casella “Dichiarante”;
- barrare, nel riquadro “Stato civile”, la casella:
-
‘7’, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante
legale per la persona incapace;
‘8’, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale; - riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore”;
- compilare, riportando i propri dati, soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” con riferimento al rappresentante o tutore.
Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.
Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Usufrutto legale”
Coniuge e familiari a carico
Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a
carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di
annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Per le detrazioni
relative al coniuge a carico vedi tabella 1.
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2004 non hanno posseduto redditi
che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare
superiore a euro 2.840,51:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti altri familiari:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
ATTENZIONE. La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione. |
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli
oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato
fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte
da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari,
Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti
Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro
dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti
residenti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che ai soli fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per
carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere
considerate rilevanti fiscalmente.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non
convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
La prestazione nel corso del 2004 del servizio militare di leva da parte del
familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.
Se nel corso del 2004 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare
un rigo per ogni situazione.
Come si applica la detrazione
per i figli e gli altri familiari a carico
La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche
se sono separati, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. In
pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente
tra i genitori in modo da consentirne pienamente l’utilizzo. Ovviamente se un
genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l’altro
genitore non può fruirne.
La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando
l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Per ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione di euro 285,08. Se il reddito complessivo di ciascuno dei coniugi non è superiore a euro 51.645,69 la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico è di euro 303,68 e per ciascun figlio successivo al primo è di euro 336,73.
La detrazione per i figli a carico è, inoltre, aumentata a euro 516,46 per ciascun figlio nei seguenti casi:
- Reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 e 1 figlio a carico;
- Reddito complessivo non superiore a euro 41.316,55 e 2 figli a carico;
- Reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 e 3 figli a carico;
- Contribuenti con almeno 4 figli a carico senza limiti di reddito.
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di euro 123,95.
ATTENZIONE. Si precisa che l’ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico. Tale ulteriore detrazione non spetta inoltre nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di euro 516,46 per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap. |
Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l’obbligo
del mantenimento fa capo a più persone, la detrazione va suddivisa tra gli
aventi diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
ATTENZIONE. Si precisa che, nel caso in cui per un figlio spetta la detrazione prevista per il coniuge a carico, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico. |
Per le detrazioni relative ai figli a carico vedere tabella 2 .
Come si compila il rigo
relativo al coniuge
Barrare la casella ‘C’.
Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale del coniuge,
anche se non è a carico.
La casella “Mesi a carico” è da utilizzare solo se il coniuge è stato a
carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tutto il 2004. In caso
di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o
annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del
2004, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per
esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2004, la detrazione spetta
per sette mesi, pertanto, nella
casella scrivere ‘7’.
Come compilare i righi relativi
ai figli e agli altri familiari a carico
Barrare la casella ‘F1’ per il primo figlio a carico, intendendo per tale
quello anagraficamente di maggiore età.
Il rigo 2, contenente la casella ‘F1’, è riservato esclusivamente
all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.
Barrare la casella ‘F’ se il familiare indicato è un figlio a carico
successivo al primo.
Barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
Barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio portatore di handicap.
Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella
‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta
tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice
fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico
deve essere scritto comunque, anche se non si
fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un
altro soggetto.
Si precisa che l’art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha
previsto che “ a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a
carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del
sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella
relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero
da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi
della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme
all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine”.
Nella casella “Mesi a carico” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico e, pertanto, spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2004; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2004, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 24 settembre 2004 la detrazione spetta per quattro mesi, pertanto nella casella scrivere ‘4’.
Nella casella “Minore di 3 anni” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 maggio 2004, nella casella scrivere ‘8’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 12 marzo 2004, indicare ‘3’.
Nella casella “Percentuale” indicare la percentuale di
detrazione che spetta per ogni familiare a carico.
In particolare, nella casella “Percentuale” indicare:
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui l’onere del mantenimento gravi su più persone. Se la detrazione spetta per intero indicare ‘100’;
- ‘0’ (zero) se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto.
Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce “Casi
particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari
a carico»”.
Dati del sostituto d’imposta
che effettuerà il conguaglio
Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d’imposta che
dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro
dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il
dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della
stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).
Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha
rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.
Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del
dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il
riquadro.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati
del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o
tutore non va compilato il riquadro.