5.6 - Quadro E - Oneri e Spese

5.6 Quadro E Oneri e spese

Nel quadro E indicare:

  • nella sezione I gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
  • nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
  • nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36 per cento;
  • nella sezione IV i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione, per il mantenimento dei cani guida, della borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome e delle erogazioni all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2004.
Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 .
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo E21 sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei seguenti familiari:
  • coniuge;
  • figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
  • discendenti dei figli;
  • genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suocero e suocera;
  • fratelli e sorelle, anche unilaterali.
    Le spese in questione, sostenute per tali familiari, sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.
ATTENZIONE. Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici ” e vanno indicati, nei righi da E15 a E17 e da E24 a E28.

SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento
Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 6, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2005.

Spese sanitarie
Nei righi E1, E2 ed E3 indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2004 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.
Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno 2004, indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro
15.493,71.
A tal fine è necessario barrare l’apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE. Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.

Nel rigo E1, colonna 2, indicare le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E21);
  • acquisto di medicinali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
ATTENZIONE. Nell’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2004, le spese indicate nelle annotazioni con il codice 1 devono essere aumentate dell’importo della franchigia pari a euro 129,11.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.
La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Nell’ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.
Il rigo E2 deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.
La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.
Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell’ art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull’intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Nel rigo E4 indicare le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. n. 104 del 1992;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
    La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 18.075,99.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2001, nel 2002 o nel 2003 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2001, 2002 o 2003);
  • il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2004 (4, 3 o 2), nell’apposita casella.
    Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
    Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Non vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2004 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

  • le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 38 del CUD 2005 e/o del CUD 2004. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.
    Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:
    • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
    • le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 39 del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie ”.

Nel rigo E5 indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione, che spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell’apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2001, nel 2002 e/o nel 2003 per la rateizzazione di tali spese.
In tale rigo indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell’apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire (ad esempio per le spese sostenute nell’anno 2003 indicare il numero 2). Per le spese sostenute nel 2003 l’importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 33 del prospetto 730-3/2004; per le spese sostenute nel 2001 e/o nel 2002 l’importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2004.
Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l’importo da indicare in tale rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2005.

Interessi passivi
Nei righi da E7 a E11, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2004 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
    Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
    In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
ATTENZIONE. Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno).
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l’originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo ”.
Nel rigo E8 indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo E7 o nel rigo E8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo“.
Nel rigo E9 indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE. Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce “Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio “.

Nel rigo E10 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE. Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale ”.

Nel rigo E11 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE. Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Premi di assicurazione
Nel rigo E12 indicare:

  • per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
ATTENZIONE. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E18.

L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.


ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Spese per istruzione
Nel rigo E13 indicare le spese sostenute nel 2004, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE. Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Spese funebri
Nel rigo E14 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

ATTENZIONE. Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nei righi E15, E16 e E17 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E15. Al riguardo vedere la apposita tabella 6 “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%”.
Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

15” le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo;


ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

16” le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

  • ONLUS;
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria;
ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

17” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

18” i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

19” le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Le erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

20” le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;


ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

21” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2004, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 con il codice 21.

22” le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

23” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

24” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

  • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  • come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;
ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

25” nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

26” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

27” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE. Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E18 a E24 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 25 del CUD 2005 o del CUD 2004. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2005 o del CUD 2004 si rinvia alle istruzioni del rigo E23.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza
Nel rigo E18, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:

  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Nel rigo E19 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Nel rigo E20 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
  • Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
    Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
Nel rigo E21 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell’art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

ATTENZIONE. Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

Assegno periodico corrisposto al coniuge
Nel rigo E22 indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE. Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 in cui non sia certificato alcun importo al punto 27.

Nel rigo E23 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
L’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile l’istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

  • i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l’ammontare massimo dei contributi deducibili è costituto dal maggiore tra l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
  • i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Nel caso in cui il reddito complessivo non è superiore a euro 2.840,51 e si è fiscalmente a carico di un familiare, non va compilato il rigo E23. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è pari a zero a seguito dell’applicazione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico.
Il rigo E23 è costituito da 6 colonne. La colonna 3 è riservata all’indicazione degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione. L’eventuale compilazione delle restanti 5 colonne è necessaria per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull’importo già indicato in colonna 3.
In particolare:
  • la casella di colonna 1 è riservata all’individuazione di situazioni particolari in relazione alle quali chi presta l’assistenza fiscale è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine è previsto l’utilizzo dei seguenti codici:
    • 1” per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
    • 2” per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
    • 3” per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro), o sebbene istituito non sia ancora operante dopo 2 anni. Indicare il codice 3 anche per i soggetti per i quali non è previsto l’istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l’opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
    • 4” per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

    ATTENZIONE. La casella di colonna 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

    Qualora nel corso dell’anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2005 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2005), vedere in appendice la voce “Previdenza complementare – casi particolari ”.

  • nella colonna 2 indicare le somme versate alle forme di previdenza per i familiari fiscalmente a carico; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e quest’ultimo non li abbia esclusi (in tutto o in parte) dal reddito di lavoro dipendente, l’importo da indicare in questa colonna è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2005.
  • nella colonna 3 indicare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell’importo di colonna 2 per i quali si richiede la deduzione. In particolare devono essere inserite in questo punto:
    • le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
    • le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 27 del CUD 2005 o del CUD 2004;
    • le somme versate nell’interesse dei familiari a carico già indicate nella colonna 2;
    • nella colonna 4 riportare l’importo indicato nel punto 26 del CUD 2005 o del CUD 2004 (contributi esclusi dall’imponibile);
    • nella colonna 5 riportare l’importo indicato nel punto 28 del CUD 2005 o del CUD 2004 (T.F.R. destinato al fondo);
    • nella colonna 6 riportare l’importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.
Altri oneri deducibili
Nel rigo E24 vanno indicati tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
  • “1” i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.549,37.
    La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
  • “2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

ATTENZIONE. Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16).

  • “3” le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi;
  • “4” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.
    Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito delle detrazioni contraddistinte dal codice 16.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce “Altri oneri deducibili “.

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2004 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ”.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

  • le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • le spese di restauro e risanamento conservativo;
  • altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)
    I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
La detrazione d’imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2004 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.
La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell’anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
  • euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2004 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione può essere ripartita:
  • in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004;
  • in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell’anno 2002.
    La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa.
In particolare:
  • coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
  • coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2004 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile può fruire di una detrazione del 36 % da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;
  • euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.
Se nel corso del 2004 sono stati versati degli acconti per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2004, è possibile beneficiare della detrazione del 36% anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell’immobile registrato presso l’Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogido l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”).

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.
La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
  • euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.
    La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Compilazione dei righi da E25 a E28

ATTENZIONE. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei righi da E25 a E28 seguire le seguenti istruzioni:

  • nella colonna 1 indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l’apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile, i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
  • nella colonna 3 indicare il codice:
    • “1” nel caso di spese di ristrutturazione sostenute nel 2002, nel 2003 o nel 2004 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
    • “2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
    • “3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
    • “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
      • l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2004;
      • sono stati versati acconti nel corso del 2004 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31/12/2004;
      • nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato.
        Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice;
  • la colonna 4 è riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari. Indicare il codice:
    • “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
    • “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
    • la colonna 5 è riservata ai contribuenti che nel 2004 hanno un’età non inferiore a 75 o 80 anni e che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2004, o hanno rideterminato nell’anno 2003, il numero delle rate. Nella casella deve essere indicato 5 o 10 a seconda se nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa si è optato per la ripartizione della detrazione in 5 o 10 rate. La casella di colonna 5 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
    • nella colonna 6 indicare ‘1’ nella casella corrispondente al numero delle rate per le spese sostenute nel 2004.
      Per le spese sostenute precedentemente all’anno 2004, compilare la casella “numero rate” indicando il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2004. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2001 che si è scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero 4 nella casella di colonna 6 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
    • nella colonna 7 indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.
Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici 2 o 4 in colonna 3), l’importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice 2 in colonna 3) o euro 48.000,00 (codice 4 in colonna 3).
Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione:

Esempio 1
Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2004 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Esempio 2
Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell’anno 2003, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Esempio 3
Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004, e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia rideterminato in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Esempio 4
Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un’età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2004 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo da indicare nella colonna 7 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.
Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

Esempio 1
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L’importo da indicare in colonna 7 è di euro 10.000,00.

Esempio 2
spese di ristrutturazione sostenute nel 2002 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, l’importo da indicare a colonna 7 è di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2002 e 2003).

Esempio 3
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l’importo da indicare a colonna 7 è di euro 48.000,00. Infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2003) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2004 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV - Altre detrazioni
Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Il rigo E29 deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione
principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
Nel rigo E29, indicare:

  • nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
  • nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà ‘100’ perchè la detrazione spetta per intero.
    Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E29.
    In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
    La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
    • euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
    • euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.
    Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Il rigo E30 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2002, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Nel rigo E30, indicare:

  • nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
  • nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
    Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E30.
    In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
    La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
    • euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
    • euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

ATTENZIONE. Le detrazioni di cui ai righi E29 ed E30 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi E29 ed E30), se per una parte dell’anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell’altra parte dell’anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
Nel rigo E31 barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Altre detrazioni
Nel rigo E32 indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.
In particolare:

  • con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
  • con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta.